Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8494 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26575/2012 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ANDREOZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA CHERUBINI,

MARIO PICA;

– ricorrente –

contro

M.A. IN PROPRIO C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 48, presso STUDIO

D’OTTAVI AUGUSTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1853/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel 2009 dal Tribunale di Frosinone per il pagamento della somma di Euro 13.514,65 in favore dell’avv. M.A., quale corrispettivo di prestazioni giudiziali. A sostegno dell’opposizione deduceva di aver officiato del mandato professionale l’avv. Mochi, il quale aveva inserito nella procura anche il nominativo dell’avv. M..

Resistendo l’opposto, il Tribunale rigettava l’opposizione.

L’appello proposto da P.R. era respinto dalla Corte distrettuale di Roma, la quale riteneva che l’opposto avesse provato in via documentale l’attività svolta.

Contro tale sentenza P.R. propone ricorso, affidato a due motivi.

M.A. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., n. 2. Come rilevato dal G.I. della causa di primo grado, che non aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto, l’avv. M. aveva dimostrato unicamente la partecipazione a talune udienze d’un giudizio possessorio, ad un’udienza di una causa di separazione personale e alla sottoscrizione di una memoria istruttoria in controprova, mentre tutti gli altri atti erano stati sottoscritti dal codifensore nominato.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Benchè oneratane, la parte opposta non ha fornito la prova dell’attività svolta (come appunto già rilevato dal G.I. in primo grado) e, soprattutto, non ha evidenziato l’autonomia di tale attività rispetto al mandato conferito all’altro avvocato.

3. – Entrambi i motivi sono infondati per la medesima ragione, che ne consente la trattazione congiunta.

Le due censure muovono, infatti, dal comune ed erroneo presupposto che la violazione di legge (sostanziale o processuale) sia conseguenza del malgoverno delle risultanze istruttorie. Erroneamente valutate queste, mostra d’intendere parte ricorrente, sarebbe per ciò stesso dimostrata una violazione di legge corrispondente.

Ciò collide in modo frontale con il costante indirizzo di questa Corte in base al quale il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13).

3.1. – Nella specie, invece, parte ricorrente indica a dimostrazione delle denunciate violazioni non un errato ragionamento giudico da parte della Corte d’appello, ma la mancanza, a suo giudizio, di prove idonee a supportare l’esistenza e il contenuto del rapporto di prestazione d’opera professionale con l’avv. M..

Per contro, un’autonoma violazione, o meglio una falsa applicazione, dell’art. 633 c.p.c., comma 1, n. 2, avrebbe potuto configurarsi solo se il giudice del procedimento monitorio avesse emesso il decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi concettualmente non riconducibili, già a livello della mera allegazione attorea, all’attività professionale di avvocato. Non senza osservare che, per di più, una tale possibile violazione o falsa applicazione non avrebbe avuto incidenza alcuna sulla decisione della controversia, dovendo in ogni caso il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo esaminare il merito della pretesa, anche ove inesistenti le speciali condizioni di emissione del decreto previste dall’art. 633 c.p.c. (giurisprudenza anche in tal caso costante di questa Corte: v. per tutte, Cass. n. 16767/14, secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l’eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali).

Del pari, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. nn. 19064/06, 2935/06, 2155/01 e 11949/93).

Nulla di tutto ciò nella specie, poichè il ricorrente si è limitato a contestare l’esattezza dell’accertamento dei fatti, e cioè la partecipazione alle udienze, la sottoscrizione degli atti difensivi e l’esistenza di un mandato professionale autonomo rispetto a quello che il P. sostiene aver conferito al solo avv. Mochi. Il tutto nell’erroneo convincimento di poter provocare in questa sede un diverso apprezzamento dei fatti storici di causa, che è invece precluso per le ragioni ordinamentali che fanno di questa Corte un giudice di sola legittimità.

4. – Il ricorso va, pertanto, respinto.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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