Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8494 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. un., 14/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 14/04/2011), n.8494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.M.G.;

– intimata-

per la cassazione della sentenza n. 174/2006, depositata dalla Corte

di appello di Milano in data 22/2/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Figliolia;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la dichiarazione di

estinzione del processo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata;

preso atto della successiva rinuncia ad esso, presentata dal Ministero con atto in data 10/3/2011;

visto l’art. 391 c.p.c. cosi’ come interpretato da C. Cass. 2010/19051, la quale ha stabilito che sulla rinuncia presentata dopo la fissazione dell’udienza puo’ provvedere il Collegio anche nel caso in cui non debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento;

considerato che non occorre statuire sulle spese in conseguenza del mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata C.M.G..

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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