Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8494 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 06/05/2020), n.8494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1146-2018 proposto da:

A.B.R., C.R., in proprio e nella veste di

procuratore generale e quindi in nome, per conto e rappresentanza di

C.G., A.A., A.M. e

G.N.E. eredi legittimi di A.O., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANIA GAUDENZI;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO NOVELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2689/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/11/2017 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto i gravami interposti dai sigg. A.B.R. ed altri – in via principale – e dal sig. M.G. – in via incidentale – in relazione alla pronunzia – su riuniti giudizi – Trib. Ravenna n. 73 del 2012, di per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigetto della domanda nei confronti di quest’ultimo proposta dai primi di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della mancata comunicazione da parte del medesimo, nella sua qualità di avvocato, dell’interruzione del giudizio per la morte del loro mandatario sig. A.B. e della conseguente mancata relativa riassunzione.

Pur ravvisata la responsabilità del M., i giudici di merito hanno peraltro rigettato la domanda dei sigg. A.B.R. ed altri in ragione del difetto di prova di danni-conseguenza dai medesimi sofferti scaturenti dalla mancata comunicazione dell’interruzione del giudizio e dalla mancanza di relativa tempestiva riassunzione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. A. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi il M. e la chiamata in garanzia Allianz s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112,115,116,342,305,307 c.p.c., artt. 1218,1223,1225,2697,2953,2944,2945,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che “la negligenza” di controparte per “mancata informazione al cliente dell’avvenuta dichiarazione di interruzione” del giudizio (avendone in particolare dato informazione “a uno solo di essi, l’ Al.Ma., il quale riferiva al professionista la propria volontà e non quella degli altri eredi di Ga.Ma., rappresentati in giudizio dal loro procuratore A.B.”) aveva determinato “lo spirare del termine per la riassunzione cui conseguiva, a sua volta, l’estinzione del giudizio e la conseguente prescrizione del diritto azionato”.

Lamentano l’erronea interpretazione da parte della corte di merito dei propri atti difensivi, e in particolare delle “argomentazioni difensive” (“il Tribunale non avrebbe potuto non tenere conto, in sede di decisione sulla domanda di riduzione promossa da Ga.Ma.”, della non contestazione del diritto dell’erede legittimario pretermesso (leggasi Ga.Ma.) contenuta nell’atto di citazione per convalida di sequestro e divisione immobiliare notificato ad istanza di F.O.”) formulate con riferimento “al giudizio instaurato nell’anno 1989 da Ga.Ma. qualora fosse stato riassunto”, e non già relativamente “ad un ipotetico nuovo giudizio che si è sempre prospettato come non praticabile”.

Si dolgono del “malgoverno delle norme dettate in punto di estinzione del processo e di prescrizione del diritto nonchè dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di loro interpretazione”.

Lamentano che “l’omessa informazione dell’interruzione del processo per morte della parte” aveva determinato “lo spirare del termine per la riassunzione, l’estinzione del giudizio e la conseguente prescrizione del diritto azionato”.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato come “apparisse ragionevolmente probabile che se il procedimento fosse stato tempestivamente riassunto avanti il Tribunale, gli attori si sarebbero potuti giovare della domanda originariamente proposta dal loro dante causa ( Ga.Ma.) senza incorrere nella estinzione del giudizio e nella prescrizione del diritto azionato”; e che “la valorizzazione di eventuali atti interruttivi della prescrizione non attiene all’accertamento del nesso causale tra omissione ed evento di danno e tanto meno all’accertamento del nesso causale tra quest’ultimo e conseguenze dannose”.

Lamentano l'”illogicità con cui il giudice del merito da una parte decide, in negativo, sulla eventuale efficacia interruttiva di un atto processuale degli eredi della Ga. (comparsa di costituzione) e dall’altra rileva che l’eventuale efficacia interruttiva di altro (transazione) debba essere esaminata dal “Giudice avanti il quale viene proposta l’eccezione di prescrizione”.

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112,115,116 c.p.c., artt. 1218,1223,1225,1226,1236,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si dolgono non essersi considerato che la prova del nesso di causalità relativamente ai danni conseguenza è stata offerta.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla successione dei sigg. ” Al.Ma., A.B., A.B.R. e A.O. e… C.R. e C.G.” alla defunta sig. Ga.Ma., alla nomina del sig. A.B. quale “procuratore generale” dei medesimi, alla costituzione del A.B., “in proprio e quale procuratore generale dei mandanti, sempre a mezzo dello stesso difensore avvocato M.G., in entrambe le cause n. 2013/89 e n. 3106/88 R.G. Tribunale Ravenna (comparsa di costituzione per gli eredi di Ga.Ma., vedova A., depositata in Cancelleria il 10.07.2002 – doc. 3 di parte convenuta M. prodotta con memoria art. 183 c.p.c., n. 2, depositata il 05.12.2007; fascicolo delle cause riunite RG n. 3106/88 e 2013/89 acquisiti d’ufficio in primo grado)”, alla “scrittura definita “transazione” ricevuta ed autenticata nelle firme dal notaio D.P.G. in data 22 dicembre 1995 rep. 108847 (doc. 3 fascicolo di primo grado)”, all'”ordinanza 13.11.1996 (doc. 19 fascicolo di primo grado)”, all’interruzione del processo all’esito della dichiarazione del “suo difensore avv. M.G.” della morte del A.B., alla “pag. 2 comparsa di costituzione giudizio di primo grado depositata il 06.04.2007″ e all'”interrogatorio formale reso all’udienza del 24.06.2009” ove “l’avv. M.G.” ha “ammesso” di aver informato “dell’interruzione unicamente Al.Ma.” senza riassumere “il processo per cui ne conseguiva l’estinzione ai sensi dell’art. 305 c.p.c.”, alla “lettera raccomandata datata 22.04.2002 (doc. 20 fascicolo di primo grado prodotto con memoria 183 n. 2 c.p.c. depositata il 07.12.2007) alla F.M.O.”, alla “lettera raccomandata r.r. 03.05.04 (doc. 5 fascicolo di primo grado)”, alla “cessione di credito 30.04.2004 (doc. 9 fascicolo di primo grado)”, alle “prove orali ammesse con ordinanza 28.04.2009″, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, all'”interrogatorio formale reso all’udienza del 24.06.2009”, al “ricorso per sequestro giudiziario” proposto da ” F.M.O. contro A.B. e Al.Ma.”, all'”atto di citazione per convalida di sequestro e divisione immobiliare notificato ad istanza di F.O.”, alla “domanda di riduzione promossa da Ga.Ma.”, alle “pagine 5 e 8 memoria di replica in appello depositata il 10.04.2017″, all'”appello incidentale della terza chiamata”, all'”atto di citazione notificato il 26.06.1989 (doc. 1 fascicolo di primo grado)”, all'”ultimo atto interruttivo della prescrizione” del “26.06.1989”, alle “prestazioni eseguite prima della interruzione del processo”, all’espletata CTU), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (in particolare, “il quesito 2 sottoposto al CTU… (CTU rag. L.M. depositata il 11.12.1997 – doc. 4 fascicolo di primo grado prodotto con atto di citazione)”, le “pagine 2 e 3 dell’atto di transazione”, il “p. 4 della comparsa conclusionale in appello depositata in data 10.03.2017”, la “pag. 10 atto di citazione in appello”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dai giudici di merito adottata rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Con particolare riferimento al 1 motivo, va ulteriormente sottolineato come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche all’inadeguatezza o all’illogicità della motivazione (v. in particolare pag. 22 del ricorso) nonchè all’asseritamente omessa e a fortiori erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (che assumono se del caso rilievo solamente sotto il profilo dell’eventuale violazione ex art. 132 c.p.c.), (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Va per altro verso posto in rilievo che l’avvocato è professionista tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. (cfr. Cass., 20/8/2015, n. 1699; Cass., 28/2/2014, n. 4790; Cass., 12/4/2011, n. 8312; e, con riferimento ad altri professionisti, Cass., 6/5/2015, n. 8989; Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143) e della buona fede oggettiva o correttezza.

Come osservato anche in dottrina, oltre che regola (artt. 1337,1358,1375 e 1460 c.c.) di comportamento (quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n. 22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008,n. 28056) che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonchè volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775), e regola (art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295), la buona fede oggettiva o correttezza è infatti anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte – altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264) – di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422), come ad esempio in caso di specifica tutela giuridica, contrattuale o extracontrattuale, non potendo considerarsi implicare financo l’intrapresa di un’azione giudiziaria (v. Cass., 21/8/2004, n. 16530), anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v. Cass., 15/1/1970, n. 81)).

L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860).

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza è infatti da valutarsi alla stregua della causa concreta dell’incarico conferito al professionista dal committente (cfr. Cass., 29/1/2013, n. 2071).

Il difensore è a tale stregua tenuto pertanto a fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale (cfr. Cass., 12/4/2011, n. 8312; Cass., 20/11/2009, n. 24544; Cass., 30/7/2004, n. 14597).

L’omessa comunicazione al cliente in particolare della interruzione del processo e della possibilità di relativa riassunzione, fino a far decorrere il relativo termine massimo con conseguente estinzione del giudizio, costituisce allora senz’altro fonte di responsabilità professionale dell’avvocato difensore (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 12/4/2011, n. 8312; Cass., 12/10/2009, n. 21589).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha sostanzialmente fatto corretta applicazione.

Atteso che nella specie il M. ha informato dell’interruzione del giudizio solamente una delle parti patrocinate (il sig. Al.Ma.) e non anche gli originari attori ed odierno ricorrenti, e che la causa non è stata riassunta con conseguente relativa estinzione, dopo aver dato atto che “con sentenza n. 73/2012 il Tribunale di Ravenna riteneva sussistere la responsabilità del convenuto ma rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso causale ed il danno lamentato in giudizio”, la corte di merito ha rigettato tutti i gravami interposti avverso la sentenza del giudice di prime cure.

Ha in particolare posto in rilievo non essere in realtà “in discussione l’avvenuta interruzione del processo a seguito di dichiarazione del decesso di A.B. in quanto effettuata in udienza dal difensore di questi”, sottolineando essere senz’altro accertata la “responsabilità dell’Avv. M. nell’an” ma d’altro canto corretta la decisione del giudice di 1 grado là dove “ha ritenuto non provato il danno cagionato dall’omissione del professionista”.

Ha in particolare escluso la fondatezza della tesi degli allora appellanti ed odierni ricorrenti fondata “sul dedotto rapporto di causa/effetto tra la negligente condotta del professionista ed il mancato accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione”, osservando come “la stessa parte appellante” riferisca “che la convenuta non avrebbe mai negato la sussistenza del diritto azionato dalla predetta”, nonchè sottolineando come consegua “da tale affermazione che l’avvenuto rigetto della domanda per prescrizione, laddove proposta nuovamente a seguito dell’estinzione del primo giudizio per la mancata riassunzione conseguente alla mancata comunicazione dell’avvenuta interruzione, non può essere apprezzato neanche in termini probabilistici”, non potendo “ritenersi sufficientemente provato l’elemento consistente nell’ipotetico rigetto della domanda in quanto la formulazione della predetta eccezione si presenta come un elemento incerto affidato ad una tardiva riassunzione del giudizio che non è stata proposta”.

Ha d’altra parte escluso la “presenza di possibili atti interruttivi della prescrizione”, negando potersi nella specie riconoscere “tale dignità” alla “comparsa di costituzione degli eredi di Ga.Ma. in quanto detto atto è anteriore al verificarsi del decesso di A.B. che ha comportato l’interruzione del giudizio dichiaratamente non comunicata ai soggetti che avevano conferito la procura al predetto”.

Ha ulteriormente sottolineato che “analoghe considerazioni devono essere espresse in relazione all’estinzione del giudizio quale conseguenza della mancata, ovvero della tardiva, riassunzione”, ritenendo non condivisibile “quanto affermato da parte appellante circa il sicuro accoglimento della domanda per l’ipotesi di tempestiva riassunzione in quanto la stessa sarebbe fondata su criteri matematici”, in quanto “non… raggiunta alcuna prova circa l’effettivo esito favorevole del giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima a seguito della puntuale comunicazione del difensore e dell’altrettanto puntuale deposito del ricorso per la riassunzione”.

Ha ritenuto al riguardo inaccoglibile la tesi secondo cui “la domanda sarebbe stata certamente accolta in quanto fondata su parametri matematici e dunque incontrovertibili”, in quanto “il giudizio di accertamento e quantificazione dell’asse ereditario è certamente fondato su quote e frazioni, che hanno incontrovertibilmente fondamento oggettivo, ma presuppone un’attività di valutazione e determinazione dei valori ai fini della ricostruzione dell’asse ereditario che sfugge ai predetti parametri oggettivi”, nonchè in ragione della circostanza che l'”avvenuta transazione delle parti circa il compendio immobiliare ricompreso nell’asse ereditario”, seppur riferita “ai soli beni immobili”, “rappresenta un ulteriore elemento di incertezza circa il presunto buon esito del giudizio in quanto l’accrescimento patrimoniale derivante dallo stesso è astrattamente idoneo a modificare il valore della quota di eredità e dunque anche a rimuovere in ipotesi la lamentata lesione”.

Emerge evidente, a tale stregua, come pur nell’accertata sussistenza dell’an del danno, la corte di merito ha in realtà sostanzialmente escluso la ricorrenza nella specie del danno conseguenza, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità della composita nozione di danno costituisce invero l’unico aspetto risarcibile, se e in quanto provato da chi lamenti di averlo subito e ne domandi il ristoro (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; e, da ultimo, Cass., 28/3/2018, n. 7594, Cass., 5/3/2020, n. 6167).

Si evince del pari evidente come per converso nella specie l’ricorrenti prospettino in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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