Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8493 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26388/2012 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso da sè

medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

nonchè da:

CVR SAS DI S.M., P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONBE,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE BRANCASI, DONATO

STRIDI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 646/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.V.R. s.a.s. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce per il pagamento in favore dell’avv. G.G. della somma di Lire 14.284.812, quale compenso per prestazioni professionali stragiudiziali. A base dell’opposizione, per quanto ancora rileva in questa sede, il carattere non particolarmente impegnativo dell’attività svolta dal professionista nella predisposizione di due contratti collegati alla gestione di un impianto di rifornimento di carburante, e la relativa determinazione di valore.

Resistendo l’avv. G., il Tribunale rigettava l’opposizione.

L’impugnazione proposta dalla C.V.R. era accolta dalla Corte d’appello di Lecce, che revocato il decreto ingiuntivo riduceva ad Euro 1.520,67, oltre interessi di mora, il compenso spettante al professionista.

Riteneva la Corte distrettuale che il valore di 600 milioni di Lire, attribuito al contratto di comodato per la gestione dell’impianto di rifornimento, non derivasse da alcun riferimento a cifre o volume d’affari, ma da una testimonianza de relato ex parte actoris (cioè l’avv. G.), come tale inutilizzabile. Pertanto, in difetto di elementi concreti, lo scaglione tariffario per l’opera prestata doveva essere quello corrispondente al valore indeterminabile. Quanto agli interessi, la revoca del decreto ingiuntivo ne comportava la decorrenza dalla data di messa in mora (nella specie, dalla lettera raccomandata a.r. del 2.6.1992). Condannava, infine, l’avv. G. alla restituzione della maggior somma ricevuta dalla C.R.V. per effetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e compensava integralmente le spese del doppio grado di merito per giusti motivi, atteso l’accoglimento dell’opposizione da un lato e la condanna dell’appellante ad un pur modesto importo dall’altro.

Per la cassazione di tale sentenza l’avv. G. propone ricorso affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la C.V.R. che propone altresì impugnazione incidentale sulla base di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 10 e 14 c.p.c., D.M. n. 585 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, e 5 e R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, nonchè il vizio motivazionale, in relazione, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il contratto di comodato dell’impianto di distribuzione carburanti di valore indeterminabile, poichè, considerato un volume d’affari annuo di 600 milioni di Lire e una durata novennale, il valore del contratto poteva essere al più di 67 milioni di Lire, quale base per il computo ai sensi dell’art. 12 c.p.c., comma 2 (cioè il canone annuo moltiplicato per la durata).

2. – Analoghe violazioni di legge e vizio di motivazione sono alla base del secondo motivo, col quale il ricorrente lamenta il mancato esame del parere del Consiglio dell’Ordine che aveva tassato la notula dell’avv. G..

3. – Il terzo motivo allega, ancora, la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 10 e 14 c.p.c., D.M. n. 585 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, 5 e 11 e R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, nonchè il vizio motivazionale, in relazione, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ai sensi del D.M. n. 585 del 1994, art. 4, comma 2, nelle pratiche di particolare importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell’onorario può essere aumentato fino al doppio, e dunque da Lire 11.200.000 a Lire 22.400.000.

4. – Il quarto ed il quinto motivo deducono la violazione degli artt. 112, 113 e 277 e il vizio di motivazione, rispettivamente, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la C.V.R. giammai avrebbe impugnato la liquidazione degli altri due contratti di affitto, del bar e dell’azienda, ed avrebbe chiesto che al più fosse liquidato in favore del professionista l’importo di Euro 3.069,04, lì dove, invece, la Corte distrettuale ha liquidato Euro 2.532,92.

5. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale ripetitività, sono inammissibili.

In base alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (così e per tutte, Cass. n. 187/14).

Nella specie la critica del ricorrente elude la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata su ciò, che l’attore (in senso sostanziale) non aveva dimostrato in forza di quali elementi la base di calcolo per stimare il valore del contratto di comodato dell’impianto di rifornimento carburante fosse determinabile in 600 milioni del vecchio conio. Parte ricorrente, senza confutare in alcun modo l’esattezza logica o la legittimità giuridica di tale premessa, a sostegno delle proprie doglianze continua a dare per presupposto, come se si trattasse di un elemento di fatto pacifico o provato, quel che la Corte territoriale ha espressamente escluso essere tale.

6. – Il quarto ed il quinto motivo sono infondati, perchè la formulazione di conclusioni di subordine non implica ammissione, neppure parziale, della fondatezza della pretesa avversa. Con la conseguenza che le deduzioni che parte ricorrente ne trae in punto di fatto procedono, anche in tal caso, da una premessa viziata.

7. – Il primo motivo del ricorso incidentale allega la violazione o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’appello, si sostiene, avrebbe riconoscere gli interessi legali 13iyrli corrispettivi sulla somma da restituire alla CVR, a far data dal 21.4.1997, che è la data dell’assegno bancario con cui la C.V.R. pagò l’importo di Lire 20.918.754 per effetto della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

7.1. – Il motivo è infondato, poichè nulla autorizza ad affermare che la Corte di merito abbia escluso gli interessi corrispettivi sulla somma da restituire alla CVR, sicchè la decisione impugnata, così come deve essere intesa, è corretta.

8. – Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’assenza, a giudizio della parte ricorrente incidentale, di ragioni per compensare le spese, data la soccombenza dell’avv. G..

8.1. – Anche tale motivo non ha pregio.

La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438/16).

L’accoglimento parziale della domanda, pertanto, implica soccombenza reciproca; questa, cui fa riferimento implicito la sentenza impugnata, è tra i motivi di compensazione previsti dall’art. 92 c.p.c.; e l’apprezzamento che il giudice di merito compie a tal fine non è sindacabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo delle proporzioni della soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 2149/14).

9. – In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti.

10. – Considerata la prevalente soccombenza del ricorrente principale, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di lui.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA