Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8493 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. I, 25/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 25/03/2021), n.8493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16160/2019 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in Isernia, Via XXIV

Maggio, n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

4/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 28 marzo 2019 il tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto da K.K. avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, con cui è stata negata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, mentre è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere venuto in Italia perchè era stato maltrattato e ridotto in schiavitù dagli zii, che, dopo la morte dei suoi genitori, lo avevano costretto a lavorare nei campi e a occuparsi delle mucche, non permettendogli di frequentare la scuola e nemmeno di praticare la religione di famiglia, perchè relegato nelle stalle. Il richiedente ha anche dichiarato di essersi convertito alla religione cattolica e di avere subito maltrattamenti dallo zio, a causa di tale conversione. Ha aggiunto che, prima di arrivare in Italia, era scappato in Libia ed era stato arrestato per mancanza di documenti e portato in prigione, dove aveva subito tortura ed umiliazione.

In estrema sintesi, il tribunale molisano ha osservato che neppure sul piano delle allegazioni il ricorrente aveva prospettato gli elementi costitutivi del diritto alla protezione e ha rilevato poi che non risultava nemmeno dedotta la sussistenza della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente, rilevante per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); di conseguenza, ha rigettato le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Ministero dell’Interno ha depositato una nota con cui ha dichiarato di essersi costituito oltre i termini di legge, al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi, che denunciano:

I) con il primo motivo il ricorrente lamenta congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Senegal sulla base della documentazione allegata e all’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe ritenuto che il richiedente aveva prospettato cause di allontanamento di natura familiare, senza valutare i motivi del ricorso e attivare i suoi poteri istruttori. Il medesimo tribunale, inoltre, avrebbe omesso qualsivoglia valutazione in merito ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, trascurando di considerare la vicenda personale del richiedente in relazione all’attuale sussistenza della violenza indiscriminata e diffusa, che coinvolge il Senegal, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

II) con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Senegal e omessa attività istruttoria in merito alla protezione umanitaria, su cui il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il tribunale molisano ha fondato la decisione relativamente alla domanda, tesa ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sulla mancata prospettazione dei presupposti richiesti per tali forme di protezione.

Difatti, il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dal Paese di origine per cause legate al suo ambiente familiare, senza nemmeno affrontare il tema del se avesse chiesto tutela alle autorità senegalesi e di quale fosse stato, in ipotesi, l’atteggiamento assunto da esse.

Posto che la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, che esige che il ricorrente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli di ufficio (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336; 28 settembre 2015, n. 19197), deve affermarsi l’inammissibilità delle censure del ricorrente avverso il diniego dello status di rifugiato e della protezione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ribadendo altresì che, in difetto di allegazioni sui fatti costitutivi del diritto non vi era il potere-dovere del giudice di accertare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

2.1 Deve, inoltre, rimarcarsi che il ricorrente ha dedotto che il tribunale aveva accertato – sulla base del report di Amnesty Internazional del 2016/2017 – l’insussistenza nel Senegal di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il medesimo ricorrente ha contestato tale conclusione ma ciò del tutto genericamente attraverso il richiamo ad alcune pronunce giurisprudenziali, trascurando però che il risultato dell’indagine, effettuata al riguardo dal giudice, implicando un apprezzamento di fatto, può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, solo nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le tante Cass. ord. 30105/2018).

3. Il secondo e il terzo motivo sono del tutto inconferenti, avendo il tribunale affermato che al ricorrente è stata concessa la protezione umanitaria e tale rilievo non è stato contrastato in ricorso.

4. Il ricorso, dunque, è inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero spiegato difesa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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