Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8493 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 06/05/2020), n.8493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18763/2014 R.G. proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Cortina

D’Ampezzo n. 269, presso lo studio dell’avv. Francesco De Santis,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/47/14 della Commissione tributaria

regionale di Napoli 47, depositata in data 20 gennaio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in Euro 45.444,00 il reddito d’impresa del contribuente F.A., che aveva proposto impugnazione dell’avviso di accertamento (OMISSIS), relativo a Irpef, Iva e Irap per l’anno di imposta 2005.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, sulla base di un accordo intervenuto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le maggiori organizzazione di categoria del settore dell’autotrasporto, la percentuale del rapporto tra consumo di carburante e ricavo era stata fissata al 20%, laddove il contribuente aveva indicato nella dichiarazione una percentuale tra il 32,95 e il 35,27%, con uno scostamento a favore del contribuente che non era stato giustificato, tanto da legittimare l’accertamento induttivo del maggior reddito tramite studio di settore, che conduceva a rideterminare il reddito nella misura di Euro 45.444,00, calcolando l’incidenza del consumo di carburante sui corrispettivi nella percentuale del 30%.

3. Per la cassazione della citata sentenza F.A. ricorre con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 anche in relazione agli art. 2727 c.c. e s.s. (art. 60 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo che la sentenza avrebbe erroneamente applicato il metodo analitico induttivo: a) perchè l’accodo di categoria citato non si applicava alle piccole imprese di trasporto do collettame, quale quella del ricorrente; b) perchè l’accertamento fiscale trovava smentita nella contabilità aziendale; c) perchè la pronuncia aveva confuso tra incidenza del costo del carburante sul totale dei costi e incidenza sul totale dei ricavi di impresa.

b. Secondo motivo: “Omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” deducendo l’omesso esame della nota CNA-FITA del 21.1.2009, finalizzata a determinare la quota di incidenza dei costi di esercizio sul totale dei costi di impresa.

c. Terzo motivo: “Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 132 c.p.c., anche in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo la mancanza di motivazione a supporto della applicazione della percentuale di incidenza del costo del carburante nella misura del 30%.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’infondatezza del ricorso in relazione a tutti i suoi motivi (che sono peraltro tre e non cinque), concludendo per il rigetto dell’avversa impugnazione.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero la censura da un lato asserisce che l’accordo di categoria di cui alla circolare CNA-FITA non sarebbe applicabile alla fattispecie, ma non fa alcun riferimento ad alcuna domanda giudiziale formulata per far accertare quanto dichiarato; dall’altro si sostanzia in un inammissibile tentativo di far compiere a questa Corte una nuova valutazione del merito della controversia, in presenza di una motivazione che ha dato ampiamente conto dell’inattendibilità della dichiarazione presentata dal contribuente (anche in riferimento a una parziale risposta al questionario ammnistrativo proprio in tema di chilometraggio percorso al fine del controllo della congruità del costo del carburante).

5. Il secondo motivo è inammissibile. La censura lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Tuttavia la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo 111 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato come nella specie preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018);

6. Il terzo motivo è infondato. Proprio in applicazione della citata giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, si evince che la motivazione impugnata è ben lungi dall’essere mancante, ma si caratterizza per il richiamo alle fonti del proprio convincimento (accordo Fita) e per l’esplicitazione del calcolo effettuato, ciò che corrisponde alla necessità per il giudice tributario di non limitarsi al mero annullamento della pretesa fiscale, ma di pervenire in ogni caso alla sua rideterminazione.

7. La soccombenza regola le spese.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna F.A. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA