Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8492 del 31/03/2017


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Cassazione civile, 31/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8492Vedi massime correlate

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25490/2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LIBORIO MENNELLA,

RAFFAELE MIELE;

– ricorrente –

contro

I.P.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2148/2012 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. I.P. adiva il giudice di pace di Napoli, in base alla L. n. 794 del 1942, art. 28, per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale per prestazioni giudiziali (ricorsi per decreti ingiuntivi e, per alcuni di questi, anche le relative cause di opposizione) rese in favore del condominio di (OMISSIS).

Nel resistere il predetto condominio eccepiva l’incompletezza del ricorso, il quale non recava nè richieste nè conclusioni specifiche cui, in ipotesi, poter contraddire.

Con ordinanza n. 2148/12 il giudice di pace liquidava per l’opera svolta la somma di Euro 3.480,50, oltre interessi legali dal 21.3.2006 (data della richiesta stragiudiziale) al soddisfo. Osservava il giudice di pace che l’eccezione di incompletezza del ricorso non specificava il criterio in base al quale la copia notificata sarebbe stata incompleta ed inintelligibile; che sostanzialmente il condominio nulla aveva eccepito sulla somma richiesta; e che agli atti del fascicolo del ricorrente non vi era documentazione probatoria relativa ai giudizi d’opposizione e alle relative spese liquidate.

Per la cassazione di tale decreto il condominio di (OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi.

L’avv. Tannini non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2, e art. 24 Cost., essendo priva la copia notificata del ricorso introduttivo dei requisiti minimi di legge.

2. – Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., commi 1 e 2, perchè il giudice di pace non ha rilevato la discordanza denunciata tra la copia notificata del ricorso e l’originale depositato agli atti. Nè il condominio resistente ha preso posizione specifica su circostanze e deduzioni contenute nell’originale del ricorso, sicchè le lacune della copia notificata non hanno garantito l’instaurazione di un corretto contraddittorio.

3. – Il terzo mezzo d’annullamento deduce il vizio di motivazione apparente, chè il provvedimento impugnato non affronta assolutamente la questione della difformità tra copia notificata e originale del ricorso, e traduce la contestazione in rito operata dal condominio in non contestazione nel merito.

4. – I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono fondati.

L’art. 125 c.p.c., applicabile ratione temporis all’atto introduttivo della presente controversia, stabilisce che salvo la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.

Il difetto, in particolare, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni, determina la nullità dell’atto, che il giudice di merito è tenuto a rilevare concedendo all’opponente, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., un apposito termine o per rinnovare l’atto o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (cfr. per una fattispecie analoga, anch’ essa relativa ad un procedimento camerale, Cass. n. 3508/15).

4.1. – Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di verificare l’esistenza del denunciato error in procedendo, emerge che nella specie l’atto introduttivo del procedimento ex L. n. 794 del 1942, instaurato dall’avv. I. consta di due pagine. Mentre la prima ha contenuto narrativo, la seconda reca soltanto la richiesta di fissazione dell’adunanza camerale di comparizione delle parti. Tra lo scritto dell’una e dell’altra pagina non vi è, ad evidenza, alcuna continuità del discorso logico, sicchè neppure la narrazione dei fatti può ritenersi completa; manca, inoltre, qualsiasi indicazione delle conclusioni e, in particolare, della somma richiesta e della relativa specifica. Difetto, questo, che menoma gravemente le facoltà di difesa della parte evocata in giudizio, ostando, così, ad una regolare instaurazione del contraddittorio sui temi del decidere.

Di qui, la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c., che giudice di merito avrebbe dovuto rilevare disponendone l’integrazione ai sensi del citato art. 164 c.p.c..

Il non aver rilevato e disposto quanto sopra, determina la nullità del procedimento e, di riflesso, dell’ordinanza impugnata.

5. – Il ricorso va, pertanto, accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, affinchè provveda a decidere nuovamente il merito della controversia. Naturalmente, l’integrazione della domanda sarà efficacemente prodotta dal primo atto difensivo della parte originaria attrice, ove contenga i suddetti elementi mancanti.

6. – Al giudice di rinvio è rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, al giudice di pace di Napoli, in persona di un diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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