Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8492 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

ADRIANA, 5 PAL. A INT. 13, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO

SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHELARDI MARCELLO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAFFURI GIANFRANCO,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 07/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/02/2010 dai Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il resistente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi di accertamento in data 24-10-2000, il Comune di Serravalle Scrivia recuperava a tassazione nei confronti di M. C. la imposta comunale sugli immobili relativa alle annualita’ 1996 e 1997 concernente aree fabbricabili ubicate nel territorio del Comune su cui la stessa aveva diritto di usufrutto.

La contribuente proponeva ricorso avverso gli avvisi sostenendo la illegittimita’ degli stessi per carenza di motivazione ed erroneita’ della determinazione del valore venale delle aree.

La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria previa riunione dei ricorsi, li respingeva.

Appellava la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 8/6/04, in data 8-6-2004, depositata in data 2004, accoglieva il gravame ed annullava gli avvisi.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune, con quattro motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Rileva che la contribuente si e’ limitata a riproporre nel ricorso in appello le doglianze esposte nel ricorso di primo grado avverso gli avvisi concludendo per la riforma della sentenza gravata, senza esporre argomentazioni o censure dirette a contestare il fondamento della motivazione adottata dai primi giudici.

Sostiene che i motivi di gravame non possono coincidere con quelli esposti in primo grado senza riferimento specifico ai capi della sentenza che non si ritengono condivisibili, con la conseguenza della inammissibilita’ del gravame.

Sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 osserva che la Commissione Regionale ha ritenuto la ammissibilita’ dell’appello senza esporre il motivo di tale statuizione, di valore decisorio dirimente.

Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 su un punto decisivo della controversia in combinato disposto con il n. 3 della stessa disposizione per violazione delle norme di diritto in tema di motivazione degli atti impositivi.

Rileva sul punto che la sentenza impugnata ha respinto la doglianza della contribuente relativa alla assenza di motivazione degli atti impositivi, asserendo che gli avvisi di accertamento erano esaurientemente motivati a norma di legge, laddove, di seguito, ha accolto la censura relativa alla lamentata incongruita’ della rivalutazione del terreno operata dal Comune, sul rilievo che l’ente aveva omesso di specificare le modalita’ concrete con cui era giunto alla determinazione dei valori, ponendo quindi alla base della decisione una asserita carenza di motivazione, ed entrando in insanabile contraddizione con la precedente asserzione.

Con il terzo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonche’ violazione di norma di diritto in tema di determinazione di base imponibile ai fini dell’ICI. Sostiene infatti che il Comune si e’ strettamente attenuto nella determinazione del valore venale degli immobili ai criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 laddove la Commissione ha disatteso la valutazione del Comune dando peso agli elementi forniti dalla contribuente (atto di compravendita di terreno limitrofo nel 1996 al valore sostenuto dalla contribuente, costruzione nella zona di un centro commerciale nel 2000 che aveva innalzato il valore dei terreni dopo tale data, fatto non previsto ne’ prevedibile negli anni in contestazione – 1996 e 1997 -) e non a quelli forniti dal Comune (determinazioni amministrative sul valore delle aree fabbricabili della zona, due contratti di compravendita dei terreni in questione da parte della stessa contribuente nell’anno 2001 al prezzo di L. 30.000 al mq, osservazioni sulla diminuzione dell’indice di edificabilita’ dell’area a seguito della costruzione del centro commerciale) senza dare conto dei motivi della statuizione.

Con il quarto motivo lamenta insufficiente motivazione ed errore di diritto sui poteri istruttori in capo alle Commissioni Tributarie osservando che qualora la Commissione avesse trovato ostacolo a comprendere le argomentazioni del Comune per la loro complessita’ tecnica, avrebbe dovuto utilizzare i poteri istruttori concessi dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 per disporre consulenza tecnica al riguardo; disposizione ignorata, senza motivazione, dalla Commissione Regionale.

Il primo motivo non e’ fondato.

Per principio consolidato di questa Corte, ai fini della specificita’ dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., e nella fattispecie, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, questi possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purche’ cio’ determini una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata e consenta al Giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (v. Cass. n. 17960 del 2007, Cass. n. 28057 del 2008). Tale ipotesi si e’ verificata nella fattispecie, in cui i motivi di gravame potevano ben coincidere con le argomentazioni svolte in primo grado, atteso che erano state rigettate dalla Commissione Provinciale. Ne’ il comune ricorrente ha specificato punti del gravame inidonei in se’ a confutare in tutto o in parte le statuizioni della sentenza appellata, limitandosi ad una censura meramente formale, basata sull’assunto che “i motivi di appello devono differenziarsi da quelli dedotti con la impugnazione dell’atto” asserzione in se’ non condivisibile per tutte le possibili ipotesi di fatto, e generica in quanto priva di riferimenti concreti al contenuto obiettivo dell’atto di appello. Il secondo motivo e’ parimenti non condivisibile.

La asserita contraddizione, fondata su di una esegesi meramente terminologica, non regge ad una lettura della sentenza impugnata.

Questa prende in considerazione i due punti di censura svolti dalla appellante; il primo concerneva la asserita inesistenza di motivazione dell’atto di accertamento; il secondo la erroneita’ per eccesso della valutazione del valore venale del terreno negli anni considerati emergente dal medesimo atto. La Commissione ha respinto la prima censura, osservando, in sostanza, che l’atto era motivato in quanto prendeva in considerazione tutti gli elementi di valutazione citati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5; ha accolto la seconda osservando che al di la’ della menzione formale di detti criteri, mancava una spiegazione della procedura di fatto seguita per giungere alla determinazione del valore ritenuto corrispondente a quello di mercato.

Come emerge da una valutazione comparativa dei distinti periodi del provvedimento giurisdizionale, la Commissione ha ritenuto esistente la motivazione dal punto di vista formale, ovvero come requisito essenziale dell’atto, che prescinde dal contenuto e significato della stessa; tanto premesso, ha osservato che nel merito, ovvero ai fini della adeguatezza dell’impianto argomentativo adottato dal Comune rispetto al fine proposto, la motivazione esistente era incongrua, sia per apoditticita’ (mancanza di spiegazione del procedimento logico che da una premessa di fatto porta ad una conclusione) sia per inidoneita’ a confutare le ragioni esposte dalla parte privata. Il richiamo successivo alla normativa di cui alla L. n. 212 del 2000 e’ poi esplicativo dell’assunto del giudice di appello, peraltro condivisibile, secondo cui una motivazione meramente formale (cosi’ ritenuta) non e’ conforme ai principi di trasparenza e considerazione anche degli interessi del contribuente imposti da tale provvedimento normativo. Non sussiste quindi ne’ la contraddittorieta’ contestata in quanto la distinzione tra motivazione formale e sostanziale non e’ in se’ errata ne’ incide in modo negativo con la logicita’ e coerenza della trattazione del “thema decidendum” da parte della Commissione di appello, ne’, a fortiori sulla violazione di legge contestata.

Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente e non risultano fondati.

Invero, il terzo motivo consiste in una serie di argomentazioni di merito, con le quali il Comune sostiene che la Commissione di appello ha errato nella valutazione delle risultanza processuali, omettendo di considerare la completezza ed attendibilita’ delle determinazioni valutative del Comune e dando invece peso ingiustificato alla argomentazioni ed alla documentazione prodotta dalla contribuente.

Nel motivo non si rinviene – ne’ l’ente ricorrente lo evidenzia – una contraddizione o carenza nella motivazione della sentenza impugnata, ma una doglianza per l’esito della valutazione comparativa operata dalla Commissione di appello.

Emerge dalla lettura della sentenza che la Commissione ha considerato che la contribuente ha prodotto un contratto di compravendita di una area contigua ai terreni di cui si tratta risalente al 2006, con un prezzo congruo con il valore dalla stessa esposto, (Euro 10,000 al mq.) laddove il comune aveva espresso per tale periodo valutazioni apodittiche e prive di riferimento a dati concreti; che la vendita da parte della contribuente nel 2001 dei terreni ad un prezzo elevato (Euro 30,000 al mq,) non aveva significato in relazione al valore esistente nel biennio 1996 – 1997 in quanto la appetibilita’ della zona era aumentata nel 2000 per la edificazione di un centro commerciale, fatto non previsto ne’ prevedibile nel periodo di riferimento; che le obiezioni del comune secondo cui tale evento aveva ridotto la superficie edificabile per il periodo successivo al 2000 erano irrilevanti in ordine alla stima oggetto della causa.

Le argomentazioni esposte con esito favorevole per la contribuente, sono articolate, logiche e congruenti con il thema decidendum, per cui non sussiste difetto di motivazione rimanendo la valutazione operata nell’ambito riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimita’.

Quanto poi alla doglianza relativa al mancato uso dei poteri officiosi di istruzione da parte della Commissione, sul dichiarato presupposto della “difficolta’” da parte dei giudici di appello a comprendere gli elaborati tecnici del Comune, tale rilievo, prima che infondato in diritto rientrando l’uso di detti poteri nella piena discrezionalita’ del giudice di merito, pare carente del necessario presupposto di fatto.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il Comune alla rifusione delle spese a favore della contribuente, che liquida in complessivi Euro 1500,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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