Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8491 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. I, 25/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 25/03/2021), n.8491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16148/2019 proposto da:

T.A.R., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV

Maggio, n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

4/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 28 marzo 2019 il tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto da T.A.R. avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. In estrema sintesi, il tribunale molisano ha osservato che neppure sul piano delle allegazioni il ricorrente aveva prospettato gli elementi costitutivi del diritto di protezione, avendo il predetto dichiarato di essere venuto in Italia nella prospettiva di un futuro dignitoso per sè e per la sua famiglia, in quanto le condizioni socio economiche e sanitarie del proprio paese di origine non gli consentivano un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita.

Il tribunale ha rilevato poi che nella Costa d’avorio non era in atto una violenza diffusa ed indiscriminata, rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha constatato come non risultassero nemmeno dedotti fattori di vulnerabilità e, di conseguenza, ha rigettato le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. T.A.R. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia mentre il Ministero dell’Interno non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile, perchè tardivo.

A norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto che, come si legge nel ricorso per cassazione, è avvenuta il 4 aprile 2019.

Il ricorso per cassazione, riferibile ai ricorrente, è stato notificato in data 24 maggio 2019, oltre il termine di legge.

Nel termine di legge il ricorrente ha notificato il ricorso relativo ad altra persona, come dal medesimo affermato, senza tuttavia produrre tale atto, a dispetto del principio dell’autosufficienza. In difetto di un ricorso riferibile al ricorrente, non possono valere, al fine della tempestività dell’impugnazione, la procura del ricorrente, allegata al ricorso notificato, e la relata di notifica, con la quale si attestava l’intenzione di proporre ricorso avverso il decreto n. 648/2019, emesso dal Tribunale di Campobasso.

Giova aggiungere che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 153 c.p.c., per l’invocata rimessione in termini. La mancata notifica nel termine del ricorso riferibile al ricorrente è ascrivibile ad una causa al medesimo imputabile e ciò preclude l’applicazione dell’istituto de quo, che, come affermato anche dal massimo consesso di questa Corte (Sez. unite, 18 dicembre 2018, n. 32725) postula la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile a un evento che presenti il carattere dell’assolutezza. 4. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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