Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8491 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo

studio dell’avvocato SOPRANO ENRICO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

R.S., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato TERRACCIANO FELICE con studio in

POMIGLIANO D’ARCO PIAZZA PRIMAVERA 33, (avviso postale), delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 176/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il ricorrente, l’Avvocato POLITO, per delega dell’Avvocato

SOPRANO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato TERRACCIANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. e R.S. presentavano dichiarazione ICI al Comune di Pomigliano d’Arco relativamente ad immobile in comune proprieta’ pervenuto per successione ereditaria esponendo un rendita presunta in mancanza di rendita catastale. Su istanza dei contribuenti l’UTE attribuiva la rendita catastale definitiva in data 24-5-2001.

I contribuenti verificavano che la rendita definitiva era inferiore alla rendita presunta dichiarata, in base alla quale erano state calcolate e versate le imposte e pertanto presentavano al Comune autocertificazione in merito a dette emergenze e successivamente chiedevano il rimborso di quanto pagato in eccedenza a tale titolo per gli anni dal 1996 al 2001.

Il Comune rifiutava il rimborso, sostenendo che la variazione di rendita aveva effetto solo dall’anno 2002 e non poteva essere applicata retroattivamente, ed altresi’ la insufficienza dei dati di cui alla autocertificazione per valutare la differenza tra la rendita dichiarata e quella attribuita.

Ricorrevano i contribuenti avverso tale diniego e la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva i ricorsi per difetto di prova del presupposto del rimborso.

Appellavano i contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il gravame, ritenendo dovuto il rimborso.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune di Pomigliano D’Arco, con due motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

Sostiene infatti che la variazione catastale di valore dell’immobile avvenuta in data 24-5-2001, non poteva retroagire alla annualita’ antecedenti al 2002, in quanto la stessa esplica efficacia solo a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello della sua attribuzione. Pertanto, ad avviso del Comune ricorrente, rettamente per gli anni di riferimento la imposta fu calcolata dal Comune sulla base della rendita presunta dichiarata, non suscettibile quindi di variazioni in diminuzione.

Con il secondo motivo deduce ulteriore violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1.

Sostiene l’ente ricorrente che nella specie si verte in ipotesi non di attribuzione di nuova rendita a seguito di accatastamento definitivo dell’immobile, ma di una mera variazione della stessa, che pertanto non giustifica la applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 citato nella parte in cui dispone il rimborso della eccedenza versata solamente nella prima ipotesi.

Aggiunge che, in ogni caso, il Comune non poteva applicare tale disposto di legge in quanto non risultava possibile effettuare il confronto tra la rendita effettuata e quella attribuita in quanto nella autocertificazione dagli stessi consegnata mancava la istanza di rimborso. Rileva peraltro che tale documento presentava incongruenza che lo rendevano inattendibile.

I contribuenti nel controricorso confutano le tesi dell’ente ricorrente.

I motivi son infondati e possono trattarsi congiuntamente.

La tesi del Comune si fonda su un presupposto di fatto, e cioe’ che con riferimento al classamento effettuato nel 2001 non su versi in ipotesi di attribuzione di rendita definitiva, bensi’ di variazione di una precedente rendita valida.

L’assunto e’ testualmente negato nella sentenza impugnata, con affermazioni di merito non contestate nella presente sede di legittimita’.

Secondo la ricostruzione della Commissione regionale, l’immobile di cui si tratta era “ab origine” catastalmente identificato, ma sprovvisto di rendita, per cui in sede di prima denuncia ICI (una volta acquisita la disponibilita’ del fabbricato) i contribuenti esponevano una rendita presunta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 nel testo vigente “ratione temporis”.

Tale dato – ovvero il calcolo della imposta da parte dei contribuenti secondo una rendita non definitiva, ma provvisoria e presunta – e’ pure pacificamente ammesso dal Comune.

Stando cosi’ le cose, l’unico elemento su cui si fonda la prospettazione del Comune e’ il termine “variazione” risultante dal certificato della Agenzia del Territorio, irrilevante perche’ generico e privo di significato concludente.

Ne deriva di conseguenza la applicabilita’ del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 in oggetto, nel testo vigente “ratione temporis” secondo cui il Comune, una volta che l’UTE abbia attribuito la rendita definitiva, procede al conguaglio e pertanto nel caso che la rendita attribuita sia superiore a quella presunta recupera la differenza positiva di imposta; nel caso contrario, come il presente, “dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza”.

La condotta del Comune in tal senso e’ imposta per legge una volta avuta la comunicazione della rendita, ed e’ del tutto indifferente che detta comunicazione sia stata effettuata dai contribuenti nella inerzia della Agenzia del Territorio, posto che l’ente deve attivarsi di ufficio. Del pari, irrilevanti sono le affermazioni del Comune sulla mancanza di istanza di rimborso nella autocertificazione prodotta dai contribuenti (che non doveva esserci, trattandosi di comunicazione informativa) o supposte incongruenze del documento (che, ove esistenti, dovevano essere chiarite su iniziativa del Comune).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il Comune alla rifusione delle spese a favore dei contribuenti, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, l’11 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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