Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8490 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8490
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21212 2016 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,
presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentato e
difeso da sè medesimo;
– ricorrente-
nonchè contro
CROCE ROSSA ITALIANA;
– intimata-
avverso l’ordinanza n. 16107/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 03/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA
ANTONELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;
Rilevato:
1. che l’Avv. C.R., procuratore speciale della parte controricorrente nel giudizio davanti a questa Corte instaurato con ricorso iscritto al n. RG 9980/2014, definito con ordinanza n. 16107/2016 depositata in data 3 agosto 2016, chiede la correzione dell’errore materiale del detto provvedimento nella parte in cui è omessa la distrazione in suo favore delle spese di lite, in conformità della richiesta formulata nel controricorso;
2. che la intimata Croce Rossa Italiana non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO:
3. che la istanza di correzione è meritevole di accoglimento in conformità dell’orientamento di questa Corte secondo il quale qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall’art. 391 bis c.p.c. (v. per tutte Cass. ss.uu. 16037 del 2010).
4. che non è luogo a provvedere sulle spese, perchè “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (così Cass. sez. un. n. 9438 del 2002).
PQM
La Corte accoglie l’istanza di correzione e, per l’effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 16107/2016 sia integrato aggiungendo, dopo l’espressione “oltre accessori di legge”, l’espressione “Con distrazione in favore dell’Avv. C.R., antistatario”.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017