Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 849 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 19/01/2010), n.849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1916/2009 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ESPOSITO Gennaro Dario, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO MILIZIA N. 1, presso lo studio dell’avvocato PRUNAS

Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4916/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’1/07/08, depositata il 23/07/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 23 luglio 2008, ha respinto l’appello proposto da G.R. contro la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda del G. intesa ad ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato con T.A. e la condanna di quest’ultima al pagamento di differenze retributive.

Avverso detta sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi con i quali ha denunciato: a) insufficiente motivazione per non avere il giudice del gravame adeguatamente spiegato le ragioni per cui gravava sull’appellante l’onere probatorio di produrre in secondo grado alcuni documenti prodotti in primo grado dalla convenuta, e di cui l’appellante intendeva avvalersi, visto che l’appellata non aveva depositato il fascicolo di parte; b) insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello valutato correttamente le prove raccolte, dalle quali era dato riscontrare l’esistenza degli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

T.A. si è costituita resistendo con controricorso.

La Corte premette che il ricorso per cassazione è regolato dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Ciò premesso la Corte osserva che i suddetti motivi di ricorso sono privi della conclusiva illustrazione della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria; infatti, secondo l’art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, con la conseguenza che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 20603/2007); con l’ulteriore precisazione che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente non può essere desunta dal contenuto del motivo o integrata dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (Sez. Un. 6420/2008).

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Prunas che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., che distrae in favore dell’avv. Francesco Prunas.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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