Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8489 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 738-2016 proposto da:

M.A. e F.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 321, presso lo studio dell’avvocato

DARIO NASINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO SALADINO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE PALERMO (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO PALESANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA

ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da F.M. e M.A. avverso la sentenza di primo grado con la quale il F. e il Maniaci erano stati condannati al pagamento in favore del Comune di Palermo della somma di Euro 25.262,79 ciascuno, somma dagli stessi percepita per incarichi extraistituzionali espletati in violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 62, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53;

2. che per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso F.M. e M.A. sulla base di due motivi;

3. che il Comune di Palermo ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso di controparte;

CONSIDERATO:

4. che il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardivo;

4.1 che, infatti, secondo quanto risultante dall’esame degli atti di causa (v. fascicolo di primo grado del Comune di Palermo), il deposito del ricorso di primo grado è avvenuto in data 31 luglio 2009;

4.2 che in ragione della data di instaurazione del giudizio, successiva al 4 luglio 2009, trova applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la modifica introdotta dalla L. cit. art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. (Cass. ord. n. 19969 del 2015, n. 17060 del 2012);

4.3 che tale termine era ormai decorso al momento della proposizione del ricorso per cassazione, notificato l’11 dicembre 2015, sulla base di richiesta avvenuta nella medesima data, e quindi ben oltre i sei mesi decorrenti dal deposito della sentenza di appello, pubblicata il 5 giugno 2015;

4.4 che nella specie alcun rilievo assume la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ss.uu. n. 749 del 2007 n. 10452 del 2006, n. 820 del 2006, n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002);

5 che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte contro ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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