Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8489 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30521-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GIMAR CASALINGHI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 140/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNI DE BELLIS, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 26/09/2009 che rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della Gi. Mar Casalinghi s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento Irpeg Ilor per l’anno 1996.

La CTR ha ritenuto che lo Ufficio non aveva adempiuto all’onere di prova a suo carico, in quanto dinanzi all’ammissione dell’Ufficio di avere errato nella indicazione del numero del conto corrente bancario sulle cui movimentazioni era stato ricostruito il reddito della società, l’Ufficio avrebbe dovuto produrre gli estratti conto.

Si duole la ricorrente, con due motivi,della violazione dell’art. 2700 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e vizio motivazionale, redigendo i quesiti.

La contribuente non ha resistito.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’Agenzia si duole sotto il profilo della violazione delle norme sopraindicate, della circostanza che la CTR non avrebbe considerato che la G. di F. di Afragola con nota del 5/12/2003, e cioè con atto facente fede sino a querela di falso, aveva comunicato che l’estratto c/c utilizzato era quello intestato alla società e dalla stessa esibito e portante il n. (OMISSIS) e che per errore di battitura era stato indicato col n. (OMISSIS).

Il motivo,per la stretta connessione, va esaminato unitamente al motivo fondato sul vizio motivazionale.

I motivi sono fondati e devono essere accolti.

La contestazione del contribuente di possedere il conto n. (OMISSIS) a lui formalmente attribuito e il chiarimento della G. di F. di avere per errore materiale attribuito tale numero al conto n. (OMISSIS) della medesima imponeva alla Commissione di verificare se effettivamente di errore materiale trattavasi o se, per ipotesi, l’accertamento fosse stato effettuato su un conto estraneo.

Pertanto non appare corretto che la CTR in tale stato di cose abbia ritenuto doverosa la produzione degli estratti conto e dalla mancata produzione abbia arguito la carenza di prova, e non abbia motivato sugli elementi testuali che facevano già ritenere sussistente l’errore materiale a prescindere dalla nota della G. di F..

Il ricorso, per le superiori ragioni deve essere pertanto accolto con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania perchè valuti il materiale conoscitivo offerto dall’Ufficio e provveda anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di della Campania.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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