Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8488 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28223-2015 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCIA CALVI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1641/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato, sulla base di diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di M.T. intesa al conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984;

1.2 che la statuizione di conferma è stata fondata sulla dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado la quale aveva escluso che il complesso invalidante dal quale era affetta la periziata, ed in particolare il disturbo della condotta alimentare con manifestazioni anoressiche, aveva comportato la riduzione per oltre due terzi della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini quali quella di bracciante agricola. In particolare, il ctu aveva verificato che la M. si presentava in discrete condizioni generali e che il rapporto statura peso corporeo rientrava nei valori normali; con riguardo alla contestazione formulata dalla assicurata relativa alla omessa considerazione della grave depressione, è stato osservato che, anche a voler ritenere tale patologia meritevole di autonoma considerazione rispetto al grave disordine alimentare, la parte non aveva chiarito in che modo la stessa potesse incidere sulla capacità lavorativa riferita ad una prestazione di tipo manuale, da espletarsi all’aria aperta e normalmente priva di stress; era inoltre evidenziato che il richiamo nella relazione peritale alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, aveva avuto un mero scopo illustrativo;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.T. sulla base di un unico motivo;

3. che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO:

4. che con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, censurandosi la decisione sul rilievo che il giudice di appello non aveva offerto una motivazione logica e sufficiente in relazione alla critiche formulate alla consulenza di ufficio nelle note autorizzate depositate il 3.10.2014, che vi era stata omessa considerazione della patologia psichica connessa alla depressione e che era erroneo il calcolo del rapporto altezza peso; 4.1 che il motivo non è articolato con modalità conformi alla attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella lettura data da questa Corte a partire da sezioni unite n. 8053 del 2014;

4.2 che il giudice di legittimità ha, infatti, precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale);

4.3 che parte ricorrente nel formulare il motivo di ricorso non si è attenuta a tali prescrizione in quanto ha incentrato le proprie doglianze in relazione a fatti, e cioè patologia depressiva e disturbo della condotta alimentare, espressamente presi in considerazione dalla sentenza impugnata, rispetto ai quali quindi non è configurabile alcun “omesso esame”;

4.4 che la deduzione relativa alla corretta individuazione, al fine della determinazione dell’indice di massa corporea, del rapporto statura/ peso, assumendosi da parte ricorrente che l’altezza della periziata è pari a 1 mt 1,65 e non a mt. 1, 60, come affermato in sentenza, non è corredata, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, dalla indicazione dell’atto o documento acquisito al processo dal quale risulta la circostanza (v. tra le altre,Cass. ss.uu. n. 22726 del 2011) ed è comunque priva di illustrazioni idonee a dimostrarne la decisività;

5. che, pertanto, il motivo è inidoneo alla valida impugnazione della decisione cosicchè deve esserne dichiarata la inammissibilità;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso: Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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