Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8488 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 06/05/2020), n.8488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10403/14 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, giusta mandato a

margine del ricorso, dagli avv.ti Giunio E. V. Rizzelli e Bellino

Elio Panza, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in

Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 6;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania n. 375/15/13 depositata in data 16 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione provinciale di Benevento accoglieva il ricorso proposto da C.A. avverso la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato, con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, il reddito dichiarato in relazione all’anno d’imposta 2006, avendo accertato che il contribuente aveva acquistato in data 1 dicembre 2006 un fabbricato al prezzo di Euro 50.000,00 ed altro fabbricato, unitamente al coniuge, nel 2009, al prezzo di Euro 224.000,00 ed era possessore di una autovettura diesel.

I giudici di primo grado affermavano che l’acquisto, nel 2009, dell’immobile non denotasse una capacità patrimoniale incompatibile con i redditi dichiarati, posto che il cespite era stato acquistato in comproprietà con il coniuge a seguito di smobilizzi di titoli gestiti dalla Banca Popolare di Novara e conseguenti a risparmi generatisi nel tempo.

In esito all’appello proposto dall’Amministrazione, la Commissione regionale, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglieva il gravame, confermando integralmente l’avviso di accertamento.

In particolare, rilevava che l’accertamento impugnato riguardava redditi prodotti nell’anno d’imposta 2006 e che lo stesso ricorrente aveva fatto presente che l’acquisto dell’immobile sito in Litterio di Vasto per il prezzo di Euro 55.000,00, comprensivo di I.V.A., era stato finanziato mediante l’utilizzo di provvista giacente sul conto, cointestato allo stesso contribuente ed alla moglie, acceso presso la BPN, sul quale era stato versato a mezzo giroconto, circa un mese prima della stipula del rogito, l’importo di Euro 108.745,16, utilizzato per emettere due assegni circolari per il versamento del prezzo.

Sottolineava, tuttavia, che il contribuente, nell’affermare che l’importo di Euro 108.745,16 proveniva da risparmi, aveva omesso di comprovare tale circostanza, dato che difettava la prova documentale del collegamento tra i 68.000,00 Euro dei titoli negoziati nel 1992 ed il giroconto di Euro 108.000,00 effettuato nel 2006; affermava, pertanto, che il versamento sul conto dell’importo di Euro 108.745,16, di incerta provenienza, consentiva di ritenere che nell’anno 2006 il contribuente avesse guadagnato Euro 108.745,16, di cui aveva speso Euro 55.000,00 per l’acquisto dell’immobile; considerato che il conto corrente era cointestato con la moglie e che l’acquisto era stato effettuato in comunione legale dei beni, concludeva che nel 2006 il C. avesse prodotto un reddito di circa Euro 54.000,00, dichiarando un reddito imponibile pari a Euro 7.957,00.

Non avendo il contribuente provato che il reddito presunto di Euro 54.000,00 fosse esente o comunque costituisse riserva accumulata mediante redditi relativi ad altri anni d’imposta, i giudici d’appello consideravano corretto l’accertamento operato dall’Ufficio.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione C.A., con due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, censurando la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce che i giudici regionali, dichiarando che il versamento di Euro 108.000,00 sarebbe attribuibile ad un reddito per l’anno d’imposta 2006 non dichiarato, si sarebbero sostituiti all’ente accertatore, esorbitando dai poteri loro attribuiti e pronunciando oltre i limiti segnati dal petitum; i giudici di merito avevano preso in considerazione fatti, quali il versamento sul conto corrente “a mezzo giroconto” dell’importo di Euro 108.745,16, estranei alla proposizione del ricorso e sui quali non si era instaurato il contraddittorio.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la Commissione regionale si era sostanzialmente basata su presupposti diversi e ulteriori a quelli addotti dall’Agenzia delle Entrate, il cui accertamento si fondava su incrementi patrimoniali di Euro 137.000,00 per il periodo 2006-2009 riconducibili all’acquisto, in comproprietà per la quota del 50 per cento con la moglie, di due unità immobiliari.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, contenuto nell’art. 112 c.p.c., strettamente correlato con il principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c., impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

Come è stato ripetutamente ribadito da questa Corte, il giudice di merito ha infatti il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato). Ne consegue che il vizio in questione si riscontra quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. 18 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048).

Nella fattispecie in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, lo stesso odierno ricorrente, al fine di fornire prova contraria idonea a confutare quella offerta dall’Ufficio, ha giustificato l’esborso sostenuto per l’acquisto dell’immobile in (OMISSIS) adducendo che qualche giorno prima del rogito aveva fatto transitare sul conto corrente, cointestato con la moglie, l’importo di Euro 108.745,16, che aveva poi utilizzato per il versamento del prezzo di Euro 55.000,00 concordato per la compravendita.

I giudici di secondo grado, nel motivare in ordine al rigetto del ricorso del contribuente per carenza di adeguata prova contraria, hanno fatto espresso riferimento a tale circostanza di fatto allegata dallo stesso contribuente, ponendo in rilievo che di tale somma il contribuente non aveva chiarito la provenienza.

Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di ultrapetizione perchè i giudici regionali hanno ritenuto che il contribuente non avesse fornito valida prova contraria idonea a superare l’accertamento presuntivo e a tale convincimento sono pervenuti sulla base delle risultanze processuali offerte dalle parti, senza esorbitare dai limiti del thema decidendum, non contenendo la pronuncia la condanna al pagamento per il contribuente di maggiori imposte rispetto a quelle pretese dall’Amministrazione finanziaria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e lamenta che il reddito determinato dalla Commissione regionale, pari ad Euro 54.000,00, è frutto di un calcolo totalmente differente da quello effettuato dall’Agenzia delle Entrate e che le ragioni poste a fondamento della decisione sono sostanzialmente contrastanti e non consentono di individuare la ratio decidendi.

Il motivo è infondato.

2.1. La decisione impugnata risulta conforme alla regola di giudizio desumibile dalle norme richiamate e fa corretta applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova da esse derivanti.

Occorre, al riguardo, ribadire che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, legittima la presunzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., e, in particolare, in ragione della “spesa per incrementi patrimoniali”, la quale si presume sostenuta, “salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti” (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis).

In presenza di tale presupposto la norma non impone altro onere all’Amministrazione, ma piuttosto pone a carico del contribuente l’onere di offrire la prova contraria, riferita al fatto che “il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte”, con la precisazione che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

La prova contraria ammessa per il contribuente dal cit. art. 38, comma 6, riguarda non solo, dunque, la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero sogetti a ritenuta alla fonte), ma anche “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. 18 aprile 2014, n. 8995, Cass. 26 novembre 2014, n. 25104; Cass. 16 luglio 2015, n. 14885; Cass. n. 22944 del 2015; Cass. n. 3804 del 2017), pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da “idonea documentazione”) della “entità” di tali ulteriori redditi e della “durata” del relativo posseso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con la esibizione degli estratti di conto corrente bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame, quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente.

Tanto premesso, la decisione della Commissione regionale appare pienamente rispettosa dei principi anzidetti, dovendosi, in particolare, escludere che, nell’affermare la legittimità dell’accertamento fondato sulla presunzione di maggior reddito derivante dalla spesa per incremento patrimoniale, essa sia incorsa nella violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c..

Rettamente i giudici di appello hanno ritenuto insufficiente la prova contraria offerta dal ricorrente, che si è limitato ad affermare di avere utilizzato per l’acquisto dell’immobile concluso nel 2006 somme di denaro transitate sul conto corrente, intestato allo stesso contribuente ed alla moglie, senza spiegare la provenienza di tali somme e la durata del possesso di tali disponibilità, risultando la circostanza addotta del tutto generica e distante dal più concreto obiettivo dimostrativo richiesto dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

2.2. Quanto, inoltre, alla valutazione di idoneità degli elementi offerti dal ricorrente al fine di superare la presunzione legale, la motivazione resa appare specifica ed esauriente e si sottrae alle censure ad essa rivolte che sono finalizzate esclusivamente ad una rivisitazione degli elementi fattuali già sottoposti al vaglio dei giudici di merito.

Il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come formulato dal contribuente con il mezzo in esame, non è inquadrabile nel paradigma della nuova formulazione del vizio di legittimità introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame che concerne impugnazione di sentenza pubblicata successivamente alla data del 11 settembre 2012.

Infatti, rimane estraneo al vizio di legittimità riformato sia la censura di “contraddittorietà” della motivazione sia la censura di “insufficienza” del percorso argomentativo ed è consentita l’impugnazione nella sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014, Cass. Sez. U, n. 19881 del 22 settembre 2014; Cass. n. 11892 del 10 giugno 2016; Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non può sicuramente farsi rientrare in una delle ipotesi che determinano nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (ossia nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), atteso che i giudici d’appello hanno illustrato sulla base di quali elementi fattuali, acquisiti al rilevante probatorio, sono addivenuti al loro convincimento, illustrando in tal modo l’iter logico-giuridico seguito nella valutazione delle fonti di prova.

Neppure il ricorrente ha dedotto l’omesso esame da parte dei giudici di secondo grado di un “fatto storico” controverso e decisivo che, ove esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare il convincimento che il giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed operando, quindi, il conseguente giudizio di prevalenza.

Deve, pertanto, escludersi la sussistenza del dedotto vizio motivazionale, nonchè la asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè, sotto le mentite spoglie di violazione di legge, le censure svolte afferiscono esclusivamente al merito della controversia.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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