Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8487 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27740-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati VINCENZO STUMPO, VINCENZO

TRIOLO e ANTONELLA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2277/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.

RILEVATO:

1. che con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, l’I.N.P.S. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da M.A., operaia agricola a tempo determinato, avente ad oggetto il diritto alle differenze a titolo di adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1987 al 1992;

1.2 che il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo sul rilievo dell’intervenuta decadenza annuale del diritto, ritenendo applicabile, anche all’ipotesi di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione nel settore agricolo, il termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. n. 636 del 1970, art. 47 e successive modifiche;

3. che la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto confermava la decisione di primo grado respingendo il gravame della M.;

4. che per la cassazione della decisione proponeva ricorso la parte privata sulla base di plurimi motivi con i quali censurava la decisione di secondo grado per avere affermato che il regime decadenziale di cui al citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, trovava applicazione anche nell’ipotesi, quale quella in controversia, in cui la domanda giudiziale era volta ad ottenere solo l’adeguamento di una prestazione previdenziale già riconosciuta e, comunque, per non aver correttamente applicato il suddetto art. 47 considerato che il termine per impugnare la decisione è di un anno e 180 giorni dal pagamento parziale della prescrizione, termine nella specie non decorso;

4.1 che il giudice di legittimità, in adesione all’orientamento consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni unite 29 maggio 2009 n. 12720 – riteneva la richiesta di adeguamento sottratta al regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1973, art. 47, e cassava la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

5. che il giudice del rinvio, ritenuta la fondatezza della pretesa azionata, in accoglimento dell’appello della M., rigettava l’opposizione proposta dall’INPS avverso il decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;

5.1 che la statuizione di compensazione delle spese dei precedenti gradi del giudizio (ad eccezione di quelle della fase monitoria), l’unica ancora rilevante, è stata fondata sui “noti contrasti giurisprudenziali” (anche in sede di pronunzia di legittimità) composti solo in seguito alla pronunzia a sezioni unite n. 12720 del 2009, in punto di applicabilità della decadenza alle domanda di riliquidazione di prestazioni previdenziali già concesse;.

6. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la parte privata sulla base di un unico motivo illustrato con memoria;

7. che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO:

8. che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, censurandosi la decisione sul rilievo che le ragioni addotte a fondamento della statuizione di integrale compensazione delle spese erano affette da errori ed illogicità e si traducevano in una violazione del diritto di difesa oltre che della regola del giusto processo, è manifestamente infondato;

8.1 che in ragione della data di instaurazione del procedimento (la richiesta di decreto ingiuntivo risale al gennaio 1999 – v. ricorso per cassazione pag. 3) alla fattispecie in esame trova applicazione l’art. 92 c.p.c. nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a);

8.2 che secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., (nel testo applicabile “ratione temporis”), poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poichè il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia. (Cass. n. 20457 del 2011, n. 17457 del 2006);

8.3 che è stato ulteriormente precisato che la statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione;. (v. tra le altre, Cass. n. 406 del 2008, n. 7523 del 2009);

8.4 che nel caso di specie la sentenza impugnata ha giustificato la compensazione delle spese di lite in ragione del noto contrasto giurisprudenziale, maturato nell’ambito della stessa giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla questione dell’applicabilità o meno del termine decadenziale alla domanda di riliquidazione di prestazioni già in godimento;

8.5 che tali ragioni giustificative non appaiono affette da alcuna intrinseca illogicità o errore, come apoditticamente affermato dalla parte ricorrente, e trovano puntuale riscontro nei contrasti maturati nell’ambito della medesima giurisprudenza di legittimità superati, composti solo in esito alla richiamata pronunzia a sezioni unite n. 12720 del 2009, intervenuta quando già il giudizio era stato instaurato;

8.6 che, parimenti, è da escludere che la disposta compensazione delle spese si risolva in violazione di superiori principi costituzionali in quanto la esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito un profilo decisivo al fine dell’accoglimento della pretesa azionata, costituisce ragione idonea a giustificare la deroga al criterio della soccombenza, apparendo la condotta delle parti ed in particolare dell’INPS senz’altro giustificata dai richiamati contrasti giurisprudenziali;

9. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

10. che sussistono i presupposti per l’esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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