Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8487 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 09/04/2010), n.8487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19436-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.E., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato SCALONE

DI MONTELAURO LUCIA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PASINI MARIO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 70/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 02/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. DONATO PLENTEDA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTNI SERGIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SCALONE DI MONTELAURO LUCIA, che

ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la controversia ha per oggetto la pretesa dei benefici fiscali per la proprietà diretta coltivatrice, fatta valere dall’acquirente di immobile acquistato con atto registrato il (OMISSIS) e poi concesso in affitto nel (OMISSIS), nel vigore della normativa di cui alla L. 6 giugno 1954, n. 604, art. 7 modificata dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, in forza della quale l’acquirente era previsto che decadesse dalle agevolazioni tributarie concesse in favore della piccola proprietà contadina, ove l’intervallo successivo prima della alienazione del fondo o della concessione in godimento fosse risultato inferiore a cinque anni, termine elevato a 10 anni dalla citata L. n. 590 del 1965;

che il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11 ha riportato a cinque anni il periodo minimo di diretta conduzione del terreno per la conservazione dei benefici fiscali e tuttavia ha stabilito (comma 5) che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto”;

ritenuto che sulla questione controversa, se cioè il diritto sopravvenuto operi solo sulle situazioni non esaurite sotto la vecchia disciplina, per essersi anteriormente allo ius novum verificato solo il primo dei due eventi – l’acquisto – e non anche il secondo; ovvero operi persino su quelle maturate interamente prima della sopravvenienza della riforma del 2001, si è manifestato contrasto all’interno della quinta sezione, essendosi ritenuto con la sentenza 29 agosto 2007 n. 18.230 che l’art. 11 predetto non esplica alcun effetto sulle situazioni esaurite per la intervenuta vendita del terreno – o per la concessione in godimento – prima dell’entrata in vigore (30 giugno 2001) del D.Lgs. n. 228 e non contiene previsioni di retroattività, avendo la norma natura transitoria (nello stesso senso Cass. 2 sez. civ. 28 aprile 2006 n. 9937); mentre di segno contrario sono le decisioni n. 10.547/2006, 4636/2008, 11 novembre 2009 n. 28011 che hanno affermato che l’art. 11 costituisce una clausola retroattiva, favorevole al contribuente ed efficace anche sulle situazioni esaurite, per essere acquisto e vendita, ovvero concessione in affitto o ancora dismissione della coltivazione compiuti nel vigore della normativa precedente;

che è pertanto opportuno rimettere gli atti al primo Presidente per la eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni Unite.

PQM

Rimette gli atti al primo Presidente per le determinazioni di sua competenza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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