Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8487 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8487 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 22178-2007 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
633

avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN
SERGIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LORENZON GUIDO LUCIANO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 08/04/2013

ROMA,

VIA

PISISTRATO

11,

presso

lo

studio

dell’avvocato ROMOLI GIANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROMANO FRANCESCO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

di TRENTO, depositata il 18/05/2007 R.G.N. 01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 15/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il presente giudizio, con altri chiamati alla odierna udienza, contrappone l’INPS ad alcuni pensionati, di vecchiaia o di anzianità, i quali, avendo
svolto un periodo di lavoro in Svizzera, hanno a suo tempo richiesto il trasferimento dei relativi contributi previdenziali all’INPS, per la utilizzazione degli

della legge italiana.
Tale possibilità era stata riconosciuta agli aventi diritto a pensione, alle
condizioni stabilite dall’art. 1 dell’accordo aggiuntivo alla Convenzione tra
l’Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, accordo concluso a Roma il 4 luglio 1969, al quale è stata data esecuzione con la
legge di ratifica 18 maggio 1973 n. 283, la cui disciplina, relativa alla pensione di vecchiaia, è stata poi estesa anche a quella di anzianità dall’art. 10 del
secondo accordo aggiuntivo alla medesima Convenzione del 1962, firmato a
Berna il 2 aprile 1980 e ratificato con legge 7 ottobre 1981 n. 668.

In particolare, il terzo comma dell’accordo aggiuntivo reso esecutivo in
Italia nel 1973, stabilisce che “Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell’assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata dall’art. 1
della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle autorità
italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all’assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano
agli interessati i contributi trasferiti”.
2 – Nel procedere all’utilizzazione prevista da tale norma al fine della
determinazione della pensione spettante agli assicurati, l’INPS, poiché
l’aliquota contributiva dovuta in Svizzera era di gran lunga inferiore a quella
italiana (in rapporto da 1 a 4), aveva, a partire dall’amo 1982, assunto come
base di calcolo della pensione italiana – allora stabilito col sistema retributivo

1

stessi, ai fini della liquidazione della relativa pensione secondo la disciplina

di cui al D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 – non il reale ammontare della retribuzione percepita in Svizzera negli ultimi anni di lavoro precedenti il pensionamento, ma quest’ultima, riparametrata in modo da attuare una corrispondenza
tra l’importo dei contributi versati all’assicurazione svizzera e trasferiti all’Inps
e la retribuzione corrispondente in Italia ad una contribuzione di detto impor-

3 – Nei giudizi conseguentemente promossi dai pensionati per ottenere il
ricalcolo della loro pensione in base alla retribuzione effettivamente percepita
in Svizzera, si era formato, nella giurisprudenza di questa Corte, un orientamento favorevole alle tesi dei relativi ricorrenti (cfr. ad es. Cass. nn. 7455/05,
20731/04 e 4623/04).
4 – Successivamente, l’art. 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2006
n. 296 così dispose: “L ‘art. 5, 2° comma del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento
presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad
enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo
dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già
liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”
5

Detta disposizione di legge, valutata come di carattere innovativo e

retroattivo, venne sottoposta da questa Corte, con ordinanza del 5 marzo 2007,
al vaglio di costituzionalità della Corte costituzionale, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 35, quarto comma e 38, secondo comma Cost..
Con sentenza 23 maggio 2008 n. 172, la Corte costituzionale dichiarò
non fondata la questione di costituzionalità, ritenendo che la norma censurata
esplicitasse un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell’interpre2

to.

tazione autentica, le quali, implicando (come tutte le successive disposizioni in
materia di pensione) “che il rapporto tra la retribuzione pensionabile e la
massa dei contributi disponibili sia quello espresso dalle aliquote contributive
previste in Italia”, avrebbero consentito una applicazione “secondo la quale,
nei casi in cui occorre calcolare la retribuzione pensionabile di chi abbia ver-

riparametrazione della retribuzione percepita all’estero che consenta di rendere il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi versati omogeneo a
quello vigente in Italia nello stesso periodo di tempo”, come appunto sarebbe
stato specificato dalla norma censurata.
6 – La successiva giurisprudenza di questa Corte si era conseguentemente adeguata al dettato legislativo ritenuto costituzionalmente legittimo, riconoscendo corretta, anche in caso di trasferimento dei contributi dalla Confederazione elvetica, l’applicazione del criterio di calcolo esplicitato nella legge interpretativa, ancorché meno favorevoli di quelli del Paese nel quale la retribuzione era stata effettivamente percepita e ciò al fine di rendere omogeneo al sistema italiano il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi versati

(cfr., ad es. Cass. nn. 3676/2009 o 23574/08).
7 – La questione di costituzionalità è stata peraltro recentemente riproposta da questa Corte con ordinanza del 15 novembre 2011, sotto un diverso
profilo, che fa riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla
norma interposta di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione E.D.U. – firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
n. 848 del 1955 -, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
con la sentenza della seconda sezione del 31 maggio 2011, Maggio ed altri
contro Italia, con la quale è stato ritenuto che l’art. 1 comma 777 della legge n.
296 del 2006 ha violato i diritti dei ricorrenti, intervenendo in modo decisivo
per impedire che l’esito del procedimento di cui erano parti in contrapposizione allo Stato fosse loro favorevole, senza che fossero stati rappresentati argo3

sato contributi secondo sistemi diversi da quello italiano, si proceda ad una

menti abbastanza convincenti da superare i pericoli insiti, nel caso esaminato,
in siffatto uso di una legislazione retroattiva.
8 – Con la recente sentenza del 28 novembre 2012 n. 264, la Corte costituzionale ha nuovamente dichiarato infondata la questione anche in riferimento al nuovo profilo rappresentato.

efficacia e sul ruolo delle norme CEDU chiamate ad integrare il parametro
dell’art. 117, primo comma Cost. (a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del
2007) nonché sulla necessità di una interpretazione della norma interna conforme a quella convenzionale, mediante il ricorso ai normali strumenti di ermeneutica giuridica (sentt. n. 236 e 113 del 2011, 93 del 2010, 311 del 2009) e
infine sulla necessità che il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e
tutela costituzionale dei diritti fondamentali venga effettuata mirando alla
massima espansione della garanzie, nel necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti con la previsione di diritti fondamentali.
Ricordando a questo ultimo proposito anche la giurisprudenza della
Corte E.D.U. relativamente al margine di apprezzamento riservato al legislatore nazionale nell’identificare i cosiddetti controlimiti, vale a dire i motivi imperativi di interesse generale che suggeriscono interventi della legislazione nazionale interpretativi o comunque retroattivi, la Corte costituzionale ha affermato il proprio ruolo fondamentale nel valutare – in sede di scrutinio di costituzionalità di una legge interna, in riferimento, quale parametro interposto rispetto all’art. 117 Cost., ad una norma della Convenzione -, come e in quale
misura l’applicazione di quest’ultima da parte della Corte europea si inserisca
nell’ordinamento italiano, ove essa viene a coesistere con altre norme e può
pertanto essere necessaria la ricerca di un bilanciamento degli interessi da essa
garantiti con quelli costituzionalmente protetti nel diritto costituzionale interno.

4

La Corte ha anzitutto richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla

Procedendo quindi a tale attività di bilanciamento con riferimento alla
applicazione della norma scrutinata, la Corte ha ritenuto prevalente, “rispetto
alla tutela dell’interesse sotteso al parametro come sopra integrato.., quella
degli interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamente
coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata, in relazione alla

ricorso alla legislazione retroattiva.
Ed infatti, gli effetti di detta disposizione ricadono nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra risorse disponibili e le
prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo di cui all’art. 81, 40 comma
Cost. ed assicura la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n. 172
del 2008), impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio
di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri e così garantendo il rispetto dei
principi di eguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante,
occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali. ”
Infine, la Corte ha rilevato non esser del resto priva di rilievo la circostanza che la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha peraltro accolto, nel
caso esaminato, le richieste dei ricorrenti di riconoscimento del criterio di calcolo della contribuzione ad essi più favorevole, non avendo ravvisato la violazione da parte della norma censurata dell’art. 1, protocollo 1 della Convenzione, valutando pertanto che la legge n. 296 del 2006 persegue, con il 777 0
comma dell’art. 1, un interesse pubblico, quello di fornire un criterio di calcolo della pensione armonizzato, al fine di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato, evitando che coloro che si trovano nella posizione dei ricorrenti possano beneficiare di vantaggi ingiustificati.
9 – Il presente giudizio è stato originariamente promosso da Guido Luciano Lorenzon nei confronti dell’INPS ed è approdato avanti a questa Corte
con ricorso dell’INPS notificato in data 6-10 agosto 2007 avverso la sentenza
5

quale, sussistono quindi quei preminenti interessi generali che giustificano il

depositata il 18 maggio 2007 e notificata il 7 giugno 2007, con la quale la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda, interpretando la disposizione di cui al comma 777 0
dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 come innovativa e applicabile solo con
riferimento alle situazioni di fatto successive alla sua entrata in vigore.

dell’art. 1, comma 777 L. n. 296 del 2006 ed il secondo, in via subordinata, la
violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla eccezione di decadenza della azione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.
639/1970 e su di un altro relativo ad una eccezione di prescrizione, ambedue
ritualmente proposte in primo grado e quivi respinta la prima e non presa in
considerazione la seconda.
Guido Luciano Lorenzon resiste alle domande con rituale controricorso.
L’INPS ha depositato una memoria.
Il primo motivo di ricorso dell’INPS è fondato, alla luce della disciplina
di legge quale risultante dalla norma di interpretazione autentica (o comunque
retroattiva) di cui al comma 777° della legge n. 296 del 2006, che ha medio

tempore superato un doppio vaglio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, come sopra riferito.
Resta assorbito il secondo motivo, proposto come subordinato al rigetto
del primo.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., col rigetto delle domande
di Guido Luciano Lorenzon.
La decisiva influenza degli interventi prima legislativo e poi della giurisprudenza costituzionale in ordine alla definizione del presente giudizio consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
6

I motivi di ricorso sono due, il primo dei quali deduce la violazione

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda originale del Lorenzon, compensando integralmente le spese dell’intero processo.
ma, il 20 febbraio 2013
relator

..Z.”residente

Così deciso in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA