Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8487 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 06/05/2020), n.8487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK A. Ton – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15209/2018 R.G. proposto da:

Aellebi s.r.l., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Remo Dominici, Lorenzo Magnani e Maria

Antonelli, elett. dom. c/o lo studio di quest’ultima in Roma, Piazza

Gondar 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 1541 del 5 luglio 2017, depositata il 13 novembre 2017,

non notificata.

Fatto

1. La Commissione tributaria regionale della Liguria, rigettando l’appello della società Aellebi Srl (di seguito, la contribuente), ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in relazione ad una seconda revisione dell’accertamento su importazioni di raccordi in acciaio di origine non preferenziale.

2. L’avviso impugnato era stato emesso in conseguenza dell’accertamento che le merci dichiarate di origine preferenziale, provenienti dalle Filippine, in realtà, dalle indagini Olaf erano risultate di provenienza cinese.

3. Il giudice d’appello riteneva che: – le menzionate indagini avevano evidenziato la inesistenza di esportazione di merce dalla Compaign Specialties Phils Inc.; la falsità dei certificati emessi da questa società; il mancato passaggio delle merci nelle Filippine; – con l’atto di contestazione la contribuente era stata messa in grado di conoscere l’oggetto della pretesa ed esercitare una valida difesa; – correttamente l’amministrazione aveva esercitato il potere di emettere atti integrativi; non vi era stata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ed era esclusa la sussistenza della buona fede dell’importatore.

4. La sentenza è stata impugnata dalla contribuente sulla base di due motivi, cui l’Agenzia delle dogane ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo, la contribuente denuncia la “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)” per aver la CTR reso una motivazione apparente che non consentiva di ricostruire l’iter logico-giuridico che l’aveva condotta alla decisione finale.

La censura è infondata. Va ribadito che: -“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 01); -“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella, ‘motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). La CTR nel caso in esame, rispondendo ai motivi di gravame, ha dato sinteticamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto legittimo l’atto di irrogazione delle sanzioni evocando le indagini Olaf, che avevano accertato la falsità dei certificatì emessi dall’azienda esportatrice, e la correttezza dell’agire amministrativo quanto al potere di procedere a rettifica. La motivazione non è mancante nè apparente.

2. Con il secondo motivo, la contribuente eccepisce la nullità “della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”. L’atto impugnato, in contrasto con il principio di legalità, aveva contestato alla contribuente di aver dichiarato una origine della merce ritenuta diversa da quella accertata. Nel quinto motivo di appello, essa aveva eccepito che l’art. 303 T.U.L.D. non sanzionava anche le dichiarazioni relative alle differenze di origine della merce, che è dichiarata dall’esportatore e certificata dall’autorità doganale competente del paese di esportazione, per la ragione che l’importatore non era in grado di percepire tale difformità. Il giudice di appello non si era pronunciato sul punto, incorrendo nel vizio denunciato.

Il motivo è fondato. La ricorrente ha dato atto, mediante la riproduzione del motivo di appello di aver impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione alla violazione dell’art. 303 T.U.L.D. sostenendo che la norma non punisce la dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci. Sul punto, la Commissione regionale ha omesso qualsiasi considerazione.

3. In conclusione il ricorso deve essere accolto solo in relazione al 2 motivo e rigettato nel resto. La sentenza della CTR della Liguria va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in ordine al profilo accolto, innanzi ad altra sezione della medesima CTR, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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