Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8486 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27508-2015 proposto da:

L.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BOMBINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 625/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA

ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello con il quale L.M.G. aveva chiesto, in riforma della decisione di primo grado, la retrodatazione del diritto all’indennità di accompagnamento, attribuitale in prime cure con decorrenza dal 1.4.2010;

1.2 che il giudice di appello, dato atto che sia la consulenza tecnica d’ufficio di primo grado sia quella espletata in secondo grado avevano evidenziato che la patologia legata al deterioramento cognitivo era sussistente già alla data della istanza amministrativa depositata l’8 maggio 2007, ha osservato: che dall’esame diretto degli atti di parte emergeva che la diagnosi di morbo di Alzheimer era stata posta per la prima volta in certificato medico in data 11.9.2008; che tale attestazione era da ritenersi inaffidabile in quanto promanante da medico privato e non supportata da adeguato accertamento specialistico; che, considerate le caratteristiche di evolutività peggiorativa del morbo di Alzhaimer, la diagnosi posta nel 2008, priva dell’indicazione del concreto corteo sintomatologico, risultava del tutto insufficiente;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.M.G. sulla base di tre motivi;

3. che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

CONSIDERATO:

4. che con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 113 c.p.c. e omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, censurandosi la decisione per avere il giudice di appello, nel motivare la conferma della decorrenza della prestazione, argomentato esclusivamente in relazione al decadimento cognitivo omettendo del tutto di considerare le ulteriori patologie, tra le quali la gravissima artrosi distrettuale, puntualmente indicate dai consulenti di primo e secondo grado, per non avere adeguatamente esplicitato le ragioni tecniche che l’avevano indotto a discostarsi dal parere del consulente di ufficio, per avere, senza alcun elemento concreto ritenuto inaffidabile il certificato medico del novembre del 2008;

4.1 che con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 18 del 1980, art. 3, omessa valutazione del quadro clinico complessivo e omessa motivazione su punto decisivo della controversia, censurandosi, in sintesi, la decisione per omessa valutazione di ulteriori malattie invalidanti, oltre l’Alzhaimer, quali la documentata insufficienza statico dinamica degli arti inferiori per grave spondilo artrosi e osteoporosi con cedimenti vertebrali;

4.2 che con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo a per avere il giudice di appello trascurato di considerare il complesso di tali affezioni espressamente richiamate nell’atto di appello e puntualmente riscontrate nelle consulenze di ufficio ed in particolare nella consulenza di secondo grado, alla stregua della quale, la periziata risultava affetta da un complesso di infermità, fra le quali quella di maggiore incidenza sul piano dell’autonomia personale risultava essere oltre alla demenza avanzata la grave artrosi polidistrettuale;

5. che i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati;

5.1 che, quanto al primo motivo, occorre premettere che la configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (ex plurimis Cass. n. 7981 del 2007);

5.2 che, secondo quanto si evince dalla relativa illustrazione, con le censure svolte parte ricorrente ha inteso denunziare esclusivamente il vizio di motivazione della decisione impugnata, in relazione. alla quale, in ragione della data i pubblicazione – il 25.5.2015 -, trova applicazione il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalla modifica disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;

5.3. che questa Corte ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014),In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale)tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso;

5.4 che i motivi di ricorso risultano coerenti con tali prescrizioni laddove denunziano la omessa considerazione da parte del giudice di appello delle patologie, ulteriori rispetto a quella rappresentata dal morbo di Alzhaimer, patologie accertate dalle consulenze di ufficio di primo e secondo grado delle quali in ricorso sono riportati i pertinenti brani, utili al vaglio delle censure svolte;

5.5 che tali motivi sono manifestamente fondati atteso che il giudice di appello ha negato il diritto alla retrodatazione della prestazione, così disattendendo gli esiti della consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, facendo esclusivo riferimento al morbo di Alzhaimer e quindi senza prendere in considerazione l’intero complesso patologico sofferto dalla periziata ed, in particolare, la “grave poliartrosi distrettuale”, attestata dall’ausiliare di seconde cure come quella che, unitamente al morbo di Alzhaimer, era destinata a ripercuotersi in maniera significativa sull’autonomia personale della periziata e sulla sua capacità di autonoma deambulazione;

6. che a tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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