Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8486 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2096-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO RICCIO;

– ricorrente –

Z.C., Z.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO MALIPIERO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1766/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

Z.C. e Z.M. si opponevano al precetto intimato da T.A. esponendo che:

– il titolo giudiziale azionato era costituito da una sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato i precettati, quali eredi di Z.F., al pagamento di una somma di denaro;

– prima della notificazione dell’intimazione era invece intervenuto pagamento da ritenersi satisfattivo perchè, pur essendo avvenuto per una somma inferiore a quella statuita nella menzionata sentenza, si aggiungeva ad altro pagamento effettuato in ottemperanza a un decreto ingiuntivo, “sub iudice” in quanto opposto ma provvisoriamente esecutivo e ottenuto per la medesima “causa petendi”, relativa alla stessa fattura;

si costituiva T.A. controdeducendo che in sede di opposizione a precetto non si potevano dedurre fatti estintivi del credito azionato allegati in sede di presupposta cognizione, e ritenuti dal giudice di quella, come nella fattispecie, tardivamente esposti in comparsa conclusionale;

il giudice dell’opposizione a precetto accoglieva la domanda per intervenuto pagamento estintivo, condannando altresì il T. al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata;

la Corte di appello, adita dal soccombente in prime cure, accoglieva in parte il gravame, osservando che:

– la sentenza del Tribunale di Bologna azionata esecutivamente era stata in parte modificata in appello, accertando la natura parziaria dell’obbligazione, e dunque vincolando i Z. ciascuno per la propria quota ereditaria;

– le spese di primo grado di quel giudizio, pure oggetto di precetto, erano state compensate;

– per il resto l’opposizione a precetto era infondata poichè il pagamento in discussione, avvenuto lo stesso giorno dell’udienza di precisazione delle conclusioni della causa di prime cure esitata nel titolo giudiziale azionato, non era stato accertato in sede d’interposto appello, prima del passaggio in giudicato che, quindi, ostava a ogni diverso rilievo in sede latamente esecutiva;

avverso questa decisione ricorre per cassazione T.A. sulla base di due motivi;

ricorrono in via incidentale Z.C. e Z.M. con un motivo corredato di memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e degli artt. 112,345,480 e 615, c.p.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe errato dando rilevanza a circostanze non menzionate nell’opposizione a precetto e derivanti dalla successiva riforma parziale del titolo giudiziale azionato;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel compensare nella misura della metà le spese di giudizio, e condannando il deducente al residuo, a fronte della maggiore soccombenza degli opponenti e appellati, sia in ordine alla responsabilità per lite temeraria sia in ordine alla mancata estinzione dell’obbligazione;

con il motivo unico di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 24 Cost. poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non si era trattato di pagamento avvenuto in corso di causa ma in base a titolo esecutivo differente seppure identità di “causa petendi”, “petitum” e parti, con illecito frazionamento della correlativa pretesa sostanziale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi del ricorso principale ineriscono a un tema rimesso alle Sezioni Unite dall’ordinanza n. 6422 del 2020 di questa Corte.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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