Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8485 del 31/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27502-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,

CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– ricorrente –

nonchè contro

C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1132/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA

ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il diritto di C.M. all’assegno ordinario di invalidità dal 1 aprile 2008 e condannato l’INPS alla relativa erogazione;

1.2 che il giudice di appello, premesso che l’INPS aveva impugnato la decisione per avere attribuito l’assegno di assistenza ex L. n. 118 del 1971 in assenza della previa presentazione della domanda amministrativa, rilevato che il ctu di primo grado aveva accertato che la C. versava nelle condizioni di invalidità prescritte per l’assegno ordinario di invalidità, che tali conclusioni non erano contestate dall’INPS il quale, in relazione all’assegno ex L. n. 222 del 1984, aveva esclusivamente dedotto la insussistenza del requisito contributivo, che quest’ultimo doveva ritenersi maturato non prima del 1.4.2008, ha riconosciuto il diritto alla prestazione all’assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222 del 1984 a partire da tale data;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo;

3. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO:

4. che l’unico motivo di ricorso, con il quale l’INPS, premesso di avere, con l’atto di appello, censurato la decisione di prime cure per avere attribuito una prestazione – assegno di assistenza ex L. n. 118 del 1971 – non oggetto di domanda, ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., è manifestamente fondato;

4.1 che, invero, dall’esame degli atti di causa (v. fascicoli di parte INPS e fascicolo d’ufficio del giudizio di appello), richiamati in ricorso con modalità coerenti con il principio di autosufficienza, si evince che la domanda di primo grado della C. era intesa al conseguimento delle prestazioni di cui alla L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2, che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all’assegno di invalidità civile a decorrere dal gennaio 2008 e che l’appellante INPS aveva, fra l’altro, censurato la decisione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per avere attribuito una prestazione diversa da quella oggetto della originaria domanda; si evince, inoltre, che la C., nel costituirsi in appello, pur dando atto che la prestazione attribuita non corrispondeva a quella richiesta non aveva, a sua volta, investito con appello incidentale la sentenza di primo grado, limitandosi a dichiarare di riproporre tutte le domande, difese ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado (v. memoria di costituzione in appello, pag. 2);

4.2 che il riconoscimento da parte del giudice di primo grado di una prestazione differente da quella richiesta ha determinato il realizzarsi di una situazione di soccombenza della originaria ricorrente che non ha visto accolta la propria domanda intesa al conseguimento di prestazioni diverse da quella attribuita;

4.3 che in assenza di impugnazione da parte della C., il giudice di secondo grado non poteva condannare l’INPS alla prestazione oggetto della pretesa azionata in primo grado ma doveva limitarsi a pronunziare nei limiti di quanto devolutogli con l’appello dell’istituto previdenziale, incentrato sulla violazione del principio dell’art. 112 c.p.c. e sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di assistenza attribuito in primo grado (v. tra le altre, Cass. n. 6550 del 2013);

5. che a tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione, con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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