Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8485 del 25/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35386-2019 proposto da:
G.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LEOPOLDO BALSAMO;
– ricorrente –
Contro
N.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2063/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI
GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1.- G.L. è stata convenuta in giudizio da N.A. che assumeva l’occupazione abusiva, da parte della G., di un suo immobile utilizzato ad uso commerciale.
Il giudice di primo grado ha invitato le parti a procedere a mediazione obbligatoria, che è stata attivata da una delle due, ed alla quale il N. non è comparso personalmente, bensì assistito da suo difensore, non munito di procura speciale.
Alla prima udienza, successiva alla mediazione, la ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento di mediazione e la conseguente improcedibilità della domanda, in quanto il N. non era comparso personalmente ma a mezzo difensore, privo di procura speciale.
2.- Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno ritenuto che la legge (L. n. 28 del 2010, art. 5) non prevede che la parte compaia personalmente, essendo sufficiente che vi sia il suo difensore, anche se privo di procura speciale e che comunque, anche ad ammettere che cosi non sia, non ne deriva improcedibilità del giudizio.
3. Ricorre G. con un motivo. Non v’è controricorso dell’intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4.- La corte ha ritenuto, all’esito della camera di consiglio, che la questione della valida partecipazioni di una delle parti alla procedura di mediazione, non personalmente ma tramite difensore non munito di procura speciale, non sia di immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021