Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8485 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. I, 13/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 13/04/2011), n.8485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13146/2009 proposto da:

I.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell’avvocato ILDEBRANDO ITEM,

rappresentato e difeso dall’avvocato ZONGHI LOTTI Giancarlo, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R.C. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAPPELLETTI Vanda, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 6682/08 del TRIBUNALE di COMO, depositata

il 30/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Tabaidi Rossana, (delega avvocato Ferdinando Emilio

Abbate), difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – come risulta dal controricorso con allegati, illustrato da memoria, di S.R.C., ammessa al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria, notificato il 20 maggio 2009 – I.M., con ricorso notificato il 24 aprile 2009 ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale ordinario di Corno in data 30 gennaio 2009, notificata allo I. in data 6 febbraio 2009, con la quale l’adito Tribunale – nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi S. – I., in accoglimento del reclamo proposto dalla S. ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale in data il dicembre 2008 pronunciata ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., in riforma di tale ordinanza, ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare di I.M.;

che, alla data del deposito di detto controricorso – 4 giugno 2009 -, il ricorso per cassazione dello I. non risultava depositato ai sensi e nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1;

che, successivamente, è stato accertato che il ricorso per cassazione dello I. era stato spedito con plico raccomandato a mezzo del servizio postale in data 7 aprile 2009.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4859 e 6420 del 1981, 7431 del 1991, tutte pronunciate a sezioni unite, 252 del 2001, 1104 del 2006, 11091 del 2009), il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (ancorchè questo sia improcedibile o inammissibile);

che, nella specie, il ricorso per cassazione spedito a mezzo del servizio postale in data 7 aprile 2009 manca della relazione di notificazione alla S. la quale, peraltro, ha depositato copia del ricorso alla stessa notificato in data 24 aprile 2009, cioè in data posteriore a quella – 7 aprile 2009 – di spedizione dello stesso ricorso per cassazione;

che, inoltre, non risulta depositata, unitamente al ricorso, la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione che, sempre dagli atti depositati unitamente al controricorso, risulta essere stata eseguita allo I. in data 6 febbraio 2009;

che, pertanto, il ricorso per cassazione proposto dallo I. deve essere dichiarato improcedibile;

che il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del presente grado del giudizio nei confronti della controricorrente S.R.C.;

che, infatti, questa Corte ha enunciato il principio, secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – come nella specie – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo nel caso in cui non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 21969 del 2008).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dello Stato, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA