Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8485 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Via Maria Cristina 8, presso lo studio legale

Gobbi, rappresentato e difeso dall’avvocato CARTASEGNA MARIO, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

Banca Monte Paschi di Siena spa, in persona del procuratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale

Bruno Buozzi 102, presso lo studio dell’avvocato Guglielmo Fransoni,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO PASQUALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/04/04 della Commissione tributaria

regionale di Perugia depositata il 18/01/05;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;

udito per il ricorrente, l’avvocato Cartasegna, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l’avvocato Giuliani (con delega), che ha

chiesto il rigetto;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per la remissione alle Sezioni

Unite, in subordine il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione proposta dalla Banca contribuente sopra indicata avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’ICI versata in eccesso per il 1998 relativamente a due immobili rientranti nella categoria (OMISSIS) di sua proprietà, essendo stata la base imponibile calcolata in relazione ai valori contabili ed ai costi incrementativi, sul presupposto che si trattasse di immobili sprovvisti di rendita, mentre da successive verifiche era emerso che il (OMISSIS) erano state “messe in atti” le rendite attribuite a seguito delle variazioni, rispettivamente, del (OMISSIS). Il Comune riteneva non dovuto il rimborso, avendo correttamente operato la banca, in mancanza delle rendite, versando l’imposta in base al valore contabile, in luogo di quello catastale, non applicabile sulle annualità pregresse.

La C.T.P. accoglieva il ricorso e riconosceva il rimborso, non essendo stata pretesa nella specie la retroattività delle rendite, ma l’applicazione delle stesse dal momento in cui erano state richieste sulla base di variazioni già verificatesi sui fabbricati.

Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. rigettava l’appello dell’ente impositore, ritenendo la fattispecie rientrante nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, e aggiungendo che i principi introdotti da detta norma avevano portata generale, senza che fosse possibile alcuna differenziazione tra i diversi tipi di immobili.

Avverso tale decisione, l’ente impositore propone ricorso per cassazione; la banca resiste con controricorso, in cui deduce l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso, adducendo molteplici argomentazioni a sostegno dell’applicabilità generale dei principi desumibili dalla L. n. 342 del 2000, art. 74.

Rileva la Corte che, sulla questione oggetto del ricorso sussiste contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione.

La norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, regola la determinazione della rendita di fabbricati posseduti da imprese secondo valori contabili dei soli immobili “non iscritti in catasto”, ma precisa che la determinazione dell’imponibile riferita al costo contabile va eseguita, relativamente a tali fabbricati, “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita” con riferimento alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione (in questo senso: Cass. n. 12271/2004; 24235/2004, nonchè da ultimo e motivata con riguardo alla sopravvenuta Corte cost. n. 67/06, Cass. n. 27062/08).

Nella specie, la determinazione dell’imponibile è stata effettuata dalla banca controricorrente anche nell’anno in contestazione, in cui non era stata ancora attribuita la rendita, nonostante fosse già avvenuta la richiesta di attribuzione.

Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all’attribuzione della rendita contenuto nel citato art. 5, comma 3, evita che si possa valutare isolatamente la circostanza del solo accatastamento senza attribuzione di rendita, quando si tratti, come nella specie, di immobili “speciali”, cui non si attaglia il regine ordinario di cui al successivo art. 5, comma 4; gli immobili del gruppo (OMISSIS) rientrano infatti nel regime ordinario ICI soltanto dopo che sia loro attribuita la rendita.

Tuttavia, varie sentenze, anche successive di questa medesima Sezione (Cass. 10969/09; 15764/08; 11391/07; 6255/07) ed ordinanze deliberate in Camera di consiglio (5376, 5377 e 5378/09) hanno, invece, ribadito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale a tali immobili, ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilità di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi precedenti a detta attribuzione, fino all’epoca della presentazione dell’istanza di accatastamento.

Secondo il primo orientamento, la rendita catastale può essere utilizzata, in forza della L. n. 342 del 2000, art. 74, soltanto dall’annualità in cui avviene la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita medesima (Cass. n. 3233/05), dovendosi riconoscere carattere costitutivo a detta attribuzione; mentre l’aggiornamento, in più o in meno, delle rendite degli anni pregressi, riguarderebbe i soli casi di variazione di rendite già attribuite (cfr. Cass. 5109/2005; 11162/2005; 16701/2007), rispetto a cui non sembrerebbe controverso l’aggiornamento abbia valore ricognitivo – dichiarativo.

In base al secondo orientamento, l’espressione “attribuzione di rendita” di cui al citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, deve intendersi nel senso che l’efficacia dell’atto coincide con l’istanza di accatastamento o variazione, che ha dato inizio al procedimento di attribuzione, non già con la materiale e finale annotazione dell’esito della procedura (c.d. “messa in atti”). L’assunto si fonda su varie argomentazioni che così, sinteticamente, possono esporsi:

1. l’attribuzione della rendita procede dalla denuncia di accatastamento e si fonda su tali dati, quindi è riferibile allo stato dell’immobile in quel momento storico;

2. il contribuente assolve al proprio onere con la denuncia all’Ufficio del territorio ed il tempo che l’Ufficio impiega per svolgere i propri compiti non può andare a vantaggio o detrimento dell’uno o dell’altro soggetto d’imposta, attivo e passivo;

3. il conguaglio è positivo o negativo tra la rendita definitiva e quella provvisoria anteriormente versata dal contribuente è previsto per gli altri immobili dal combinato disposto di cui all’art. 5, comma 4, ed art. 11, comma 1, vigenti ratione temporis e non vi sarebbe motivo per ritenere una disciplina diversa per gli immobili del gruppo (OMISSIS), in quanto il sistema delineato dal legislatore sarebbe sostanzialmente simile.

Sulla “ratio” della disposizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, si è pronunziata – ritenendola giustificata – la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 del 2006, nella quale si è posto in evidenza come i fabbricati soggetti ad ICI e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo (OMISSIS), in quanto “a destinazione ordinaria” sono ordinati in catasto per tariffe d’estimo, con la conseguenza che, in attesa dell’attribuzione della rendita, la loro base imponibile è agevolmente determinabile in relazione alla rendita “presunta” deducibile da fabbricati similari già iscritti in catasto (come previsto dal citato art. 5, comma 4). Viceversa i fabbricati del gruppo catastale (OMISSIS) sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche “a destinazione speciale”, e sono, quindi, ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta (D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1), con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio già sperimentato in tema di imposta straordinaria sugli immobili (ISI) – del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta, di più difficile applicazione riguardo a tali immobili. Un metodo, invece, obbligatorio riguardo ai fabbricati non posseduti da imprese, mancando un obbligo di tenuta delle scritture contabili a carico del possessore. Tuttavia, essendosi riproposto anche dopo di essa il richiamato contrasto all’interno di questa Sezione, dovrà verificarsi se detta pronuncia della Corte costituzionale sia dirimente in ordine alla questione del carattere costitutivo o dichiarativo dell’atto di attribuzione di rendita in relazione ai fabbricati di cui alla categoria (OMISSIS).

La questione va pertanto sottoposta al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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