Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8485 del 08/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 8485 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 13681-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

589

contro

ZIGOLILLO CRISTINA, già elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SISTINA 4 (STUDIO LEGALE ASSOCIATO con

Data pubblicazione: 08/04/2013

CLIFFORD CHANCE), presso lo studio dell’avvocato ROSA
IDA CARPAGNANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CARPAGNANO DOMENICO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n.

controricorrente

306/2007 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 07/05/2007 R.G.N. 1652/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

14/02/2013

dal Consigliere Dott. GIULIO

FERNANDES;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega CARRIERI
MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7 maggio 2007, dichiarava la
nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste
Italiane e Zigolillo Cristina per il periodo dal 16.6.2003 — 15.9.2003 e,
accertata la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato dal 16.6.2003, condannava la società a riammettere in
servizio la Zigolillo ed a pagare in suo favore tutte le retribuzioni maturate
dal 16.9.2003 fino alla ripresa del lavoro oltre rivalutazione monetaria ed

interessi legali.
Il termine al contratto era stato apposto ” per ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione
del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito
presso il Polo corrispondenza Puglia assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro nel periodo dal 16 giugno 2003 al 15.9.2003″.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a due motivi.
La Zigolillo resiste con controricorso.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 16-1-2009.
Il Collegio ha quindi autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua,
dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli
effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le
stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente soprawenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere
consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo
nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass.
S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341). Infine, in

1

considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente
giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013
li Presidente

Il Consigliere est.

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