Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8484 del 09/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Chinotto n.
1, presso l’avv. PRASTARO Ermanno, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avv. Fabio Giachin giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE di MONSELICE;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto
n. 13/11/03, depositata il 23 gennaio 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 12
gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per la cessazione della
materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che B.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello del Comune di Monselice, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento notificati alla contribuente per ICI relativa agli anni 1994/1997;
che, nell’imminenza dell’udienza di discussione, i procuratori della ricorrente hanno depositato atto di rinuncia al ricorso;
che ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.
PQM
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010