Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8483 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 639-2015 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CRESCENZO MORETTA, SAVINA BOMBOI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentantè, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata-

avverso la sentenza n. 9941/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento della domanda con la quale A.E. aveva convenuto in giudizio l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., e la Banca Monte dei Paschi di Siena chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento (per oneri contributivi e relative sanzioni) scaturita da accertamento della Guardia di Finanza che aveva comportato il disconoscimento dell’attività di agriturismo dell’Azienda Agrituristica Monte Due Torri e l’inquadramento della stessa nel settore terziario;

1.1 che la statuizione di conferma è stata fondata sul rigetto dell’unico motivo di gravame articolato dall’Amici inteso a censurare come illegittimo il ricorso da parte del primo giudice ai poteri di cui all’art. 421 c.p.c., nonostante la tardiva costituzione dell’INPS ed il conseguente verificarsi delle connesse decadenze;

2. che per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso A.E. sulla base di un unico motivo illustrato con memoria;

3. che l’INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO:

4. che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. con riferimento agli artt. 442 e 416 c.p.c.;

4.1. che, in particolare, ha censurato la decisione di appello per avere respinto il motivo di gravame con il quale si era doluto del fatto che, nonostante l’istituto previdenziale fosse decaduto dalla prova orale e documentale, il giudice di prime cure, all’esito dell’istruttoria che asseriva confermativa dei propri assunti, aveva ammesso l’acquisizione del verbale relativo alle indagini condotte dalla Guardia di finanza e disposta l’escussione del maresciallo verbalizzante nonchè dell’ispettore che aveva redatto il verbale di accertamento INPS;

4.2.che il giudice di appello ha ritenuto corretto l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio sulla base del principio di ricerca della verità materiale proprio del rito del lavoro e della necessità di assicurare l’effettività della tutela del diritto di difesa; ha inoltre evidenziato che lo stesso appellante aveva fatto riferimento all’accertamento effettuato dalla Guardia di finanza che assumeva erroneamente valutato da parte dell’INPS, conseguendone la necessità della relativa acquisizione così come l’assunzione quali testi dei militari che avevano proceduto al detto accertamento;

4.3 che secondo principi consolidati la tardiva costituzione della parte convenuta, che determina la decadenza del diritto alla produzione documentale, può essere superata solo per effetto dell’esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall’art. 421 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, che pongono un contemperamento al principio dispositivo, ispirato all’esigenza della ricerca della verità materiale (fra le più recenti, Cass. n. 12902 del 2015);

4.4 che è stato altresì evidenziato, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11353 del 17 giugno 2004, che detta esigenza giustifica la ammissione di prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione solo qualora tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 6753 del 2012);

4.5 che nel rito del lavoro, il potere istruttorio d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale ma costituisce un potere – dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicchè il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio, idonei a superare l’incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass. n. 2379 del 2007, n. 18924 del 2012);

4.6 che la sentenza impugnata risulta conforme ai richiamati principi in quanto ha evidenziato che il verbale della Guardia di finanza era stato espressamente richiamato dall’originario ricorrente il quale ne aveva dedotto la erronea valutazione da parte dell’INPS, circostanza questa non specificamente contrastata dall’odierno ricorrente;

4.7. che tale circostanza giustificava l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio, in quanto costituiva approfondimento di circostanze già acquisite al processo;

5. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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