Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8483 del 06/04/2018


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Cassazione civile, sez. I, 06/04/2018, (ud. 07/07/2017, dep.06/04/2018),  n. 8483

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 21 agosto 2008 il Tribunale di Cagliari dichiarava improponibile la querela di falso proposta dal sig. P.C. – avente ad oggetto il verbale di udienza del 28 luglio 1999, disposta ai sensi dell’art. 543 c.p.c. – nei confronti dell’avv. D.M.E., il quale aveva proposto un’azione di accertamento di un debito vantato nei confronti del predetto P. da un proprio debitore, avv. Corrado Altea.

2. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile la querela di falso, rilevando che:

– era fondato il motivo di gravame con il quale si contestava la declaratoria di improponibilità della querela di falso avverso il verbale di udienza;

– la querela era tuttavia inammissibile, in quanto nel verbale era riportata per errore la data del 28 luglio 1999, nella quale l’udienza, contrariamente a quanto stabilito, non si era tenuta, essendo stata rinviata al 22 settembre 1999: nel verbale per errore era indicata la data originaria, già predisposta;

– essendo pacifico che il verbale si riferiva in realtà all’udienza del 22 settembre 1999, non poteva considerarsi falsa l’attestazione della mancata comparizione del P., il quale per altro, come da lui stesso riconosciuto, era a conoscenza del rinvio dell’udienza del 28 luglio 1999;

– la querela di falso era in ogni caso inammissibile, in quanto – non essendo egli comparso all’udienza del 22 settembre la procedura relativa all’accertamento dell’obbligo del terzo non poteva considerarsi inficiata dall’erronea indicazione della data nel suddetto verbale, in relazione al cui accertamento il P. non era portatore di un interesse giuridicamente rilevante.

3. Per la cassazione di tale decisione il P. propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il D.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., artt. 226 e 537 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che agli atti del procedimento esecutivo risulta presente il solo verbale che reca la data del 28 luglio, data in cui l’udienza non si era tenuta, nel quale erano attestati fatti non corrispondenti a verità, laddove non era predicabile la ricorrenza di un errore materiale, che non era rilevabile dal documento (emergendo la circostanza relativa al differimento dell’udienza, in realtà, da un’attestazione del cancelliere in data 21 gennaio 2000).

2. Con il secondo mezzo si deduce la nullità della decisione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sia in ordine alle conseguenze della pur affermata non rilevabilità immediata dell’errore materiale, sia in relazione all’assenza di interesse a proporre la querela di falso.

3. Sotto quest’ultimo profilo, con il motivo successivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., arttt. 100, 112 e 130 c.p.c., art. 132c.p.c., n. 4, 1, artt. 226, 537, 543547 – 548 – 549,221 e 70 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce, da un lato, che l’interesse alla declaratoria del falso può prescindere dagli effetti della successiva azione giudiziaria, e, dall’altro, che, in realtà, la contestazione non riguardava soltanto la data, ma la circostanza che l’udienza del 28 luglio 1999 non si era tenuta. Il P. avrebbe avuto interesse all’accertamento della non veridicità del documento posto alla base dell’azione giudiziaria intrapresa dalla controparte, anche in relazione al fatto che egli avrebbe dovuto essere avvisato del rinvio, e che l’accertamento della falsità avrebbe comportato la caducazione degli atti successivi all’udienza realmente tenutasi, per omessa applicazione dell’art. 485 c.p.c., comma 3.

4. Con la quarta censura la violazione delle norme sopra indicate viene prospettata in relazione al riferimento, nel dispositivo della sentenza impugnata, al “verbale dell’udienza del 28 luglio 1999”, in maniera da affermarne la regolarità, in netto contrasto con la circostanza inerente all’omessa celebrazione di quell’udienza.

5. Con l’ultimo motivo si denuncia, da un lato, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di alcune questioni specificamente dedotte, e, dall’altro, violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto “sarebbe stato conforme a giustizia” compensarle per intero, così come avvenuto nel primo grado.

6. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, notificato a mezzo del servizio postale, non essendo stata depositata la cartolina comprovante il ricevimento del plico da parte del destinatario.

7. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati complessivamente, attesa la loro intima connessione, è infondato.

8. Vale bene premettere che il ricorrente non contesta la ricostruzione operata nell’impugnata decisione, con particolare riferimento alla circostanza che l’udienza del 28 luglio 1999 non si era tenuta, essendo stata rinviata al 22 settembre successivo. La tesi difensiva del ricorrente, invero, si fonda proprio sulla non veridicità del verbale recante la data del 28 luglio 1999, con la precisazione che la falsità investiva non soltanto la data, ma l’intero contenuto: l’interesse a proporre la querela di falso sarebbe correlato al fatto che non poteva attribuirsi rilievo alla mancata comparizione in data 22 settembre 2009, anche perchè “in tale data il P. non aveva obbligo di comparire, essendo stato convocato per il 28 luglio 1999, posto che il creditore procedente non gli aveva comunicato formalmente lo spostamento al 22 settembre 1999, come invece era necessario, stante la fase esecutiva”.

9. Ad avviso del Collegio la declaratoria di inammissibilità della querela di falso, cui la Corte di appello è pervenuta anche osservando che “nessun rilievo probatorio ha avuto e poteva avere nel giudizio di merito di accertamento dell’obbligo del terzo nel quale il P. è rimasto contumace, così giustamente affermato dal giudice di primo grado e come si evince dalle sentenze del Tribunale, della Corte di appello e della Corte di cassazione che hanno definito il predetto giudizio di merito, considerato che, come sopra detto, effettivamente il P. non è comparso all’udienza del 22.9.1999”, non appare scalfita dalle censure del ricorrente.

10. Non si tratta, infatti, di verificare se nella specie la materialità dell’errore presente nel verbale di udienza sopra indicato fosse o meno direttamente rilevabile, ovvero fosse necessario il ricorso alla querela di falso, ma, piuttosto, di considerare la funzione della sua proposizione in via principale, e, in tale ambito, operare una riflessione sulla connotazione dell’indefettibile requisito dell’interesse ad agire.

Pur dovendosi rilevare che, ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell’ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiesto dall’art. 222 c.p.c., per il caso di querela proposta in via incidentale (Cass., 3 giugno 2011, n. 12130), non può omettersi di osservare che la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo, diretto a contestare l’autenticità di un atto pubblico, ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l’efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo. Se, quindi, la querela di falso è intesa a privare il documento impugnato dell’attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass., 27 luglio 1992, n. 9013) l’interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso. Quando, poi, la querela attiene, come nella specie, a un documento che si inserisce – come momento imprescindibile – in una sequenza processuale, la valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse a promuovere il relativo giudizio non può giammai avvenire – come pure sembra postulare il ricorso – in via astratta, dovendosi sempre considerare il risultato concreto cui la proposizione della querela di falso mira, che è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l’ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta (Cass., 10 settembre 2009, n. 19577; Cass., 17 maggio 2006, 11536).

11. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, sia pure in termini sintetici, la questione alla cui soluzione il P. affermava fosse finalizzata la proposizione della querela di falso era già stata risolta con sentenza definitiva.

11.1. Per meglio intendere la portata di tale rilievo, deve preliminarmente richiamarsi il principio secondo cui la Corte di cassazione è tenuta, per dovere d’ufficio, a conoscere i propri precedenti (Cass., 4 dicembre 2015, n. 24740; Cass., 5 marzo 2009, n. 5360). Come affermato dalle Sezioni unite, questa corte è comunque “tenuta a conoscerli per ragioni che nulla hanno a che fare con la sfera privata dei componenti il collegio, ma che si ricollegano alla stessa funzione istituzionale della cassazione: quella funzione nomofilattica assegnatale dall’art. 65, dell’ordinamento giudiziario, per facilitare il cui assolvimento opera l’ufficio del massimario e sono predisposti presso la corte stessa archivi anche elettronici”. Avuto, poi, riguardo ai principi affermati dalla nota pronuncia delle Sezioni unite n. 226 del 2001, che ha ricondotto invece il giudicato nella sfera delle questioni di diritto, sottolineando la natura pubblicistica dell’interesse al suo rispetto ed assimilando l’accertamento di esso all’individuazione della norma di diritto applicabile al caso in esame, si è rilevato che “appare inammissibilmente artificioso sostenere che la corte debba conoscere un proprio precedente provvedimento per preservare l’uniformità della giurisprudenza in via generale, ma che, al medesimo tempo, dimentica delle esigenze di stabilità e di non contraddittorietà delle decisioni, essa debba ignorare la regula iuris che quello stesso provvedimento già contiene con preciso riferimento alla res iudicanda sottoposta al suo esame” (Cass., Sez. U, 17 dicembre 2007, n. 26482).

11.2. Tanto premesso, vale bene richiamare la decisione di questa Corte del 22 agosto 2007, n. 17839, nella quale i problemi agitati nel ricorso in esame hanno trovato – fra le stesse parti – soluzione, nel senso che è stato giudicato infondato il rilievo secondo cui l’udienza del 28.7.1999, nella quale il terzo era stato chiamato a rendere la dichiarazione, non era stata tenuta, perchè per quella data non era fissata alcuna udienza del giudice dell’esecuzione e la causa era stata rinviata d’ufficio al giorno 22.9.1999, senza alcun avviso al P., che non era parte del giudizio.

Si è infatti osservato che la Corte di appello aveva evidenziato, “conformemente a quanto affermato dallo stesso ricorrente, che l’udienza del 28.7.1999 non fu tenuta e fu rinviata d’ufficio al 22.9.1999; che tale udienza fu regolarmente tenuta e ad essa non partecipò il P., che doveva rendere la dichiarazione di terzo”.

E’ stato quindi affermato che “il P., non essendo parte nel procedimento di esecuzione, non aveva diritto a ricevere la comunicazione del rinvio dell’udienza ed aveva l’onere di costituirsi nel giudizio di accertamento. Mancando tale costituzione e la dichiarazione circa il suo credito, era legittimo applicare la disposizione dell’art. 232 c.p.c., come previsto dall’art. 548 c.p.c., comma 2”.

11.3. La definizione del procedimento nell’ambito del quale era sorta la questione relativa al verbale in esame, che, nella sostanza, si risolveva nell’accertamento della comparizione o meno del terzo debitore per rendere la dichiarazione prevista dall’art. 548 c.p.c., nonchè la specifica soluzione delle questioni alle quali, secondo quanto affermato dal ricorrente, era sottesa la proposizione della querela di falso in via principale, rendono palese, alla luce di quanto sopra evidenziato, la totale carenza di interesse in capo al P. in ordine alla stessa.

12. Rilevata, infine, la corretta applicazione del principio della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese processuali sulla base dell’esito finale della lite, essendosi per altro disposta una compensazione parziale, deve concludersi per il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’evidenziata assenza di una valida attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018

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