Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8483 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 05/05/2020), n.8483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36444-2018 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI DI ALBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Regione Abbruzzo ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila che aveva confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Lanciano con la quale era stata condannata al risarcimento dei danni subiti da B.G. che, alla guida della propria autovettura, era andato ad impattare violentemente con un cinghiale sulla strada provinciale che stava percorrendo.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il Tribunale aveva confermato la legittimazione passiva della Regione Abruzzo.

2. La parte intimata ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione della L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 1 della L. n. 142 del 1990, art. 14, comma 1, lett. F. e della L.R. Abruzzo n. 30 del 1994, art. 2 ed L.R. n. 72 del 1998, art. 26 in relazione alla legittimazione passiva, in tesi, erroneamente dichiarata.

1.1. Ritenuto che, anche in ragione della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23151/2019) si ritiene opportuno che la controversia venga discussa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della specifica questione oggetto della censura proposta;

v. l’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte,

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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