Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8482 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017), n. 8482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23784-2016 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato EMILIA FAVATA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;
– ricorrente –
contro
B.V., B.R.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 4079/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata l’01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;
RILEVATO:
1. che con ordinanza n. 4079, pubblicata in data 1 marzo 2016, questa Corte ha respinto il ricorso proposto da B.V. e B.R., quali eredi di D.R.V., originaria ricorrente, avverso la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda con la quale quest’ultima aveva convenuto in giudizio l’INAIL chiedendo il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 65, in conseguenza del decesso del coniuge, titolare di rendita per malattia professionale;
1.1 che nel dispositivo della ordinanza i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’INPS; che 1′ INAIL ha chiesto la correzione dell’errore materiale del dispositivo della richiamata ordinanza nella parte in cui il beneficiario della statuizione di condanna alle spese di lite è indicato nell’INPS anzichè nell’INAIL;
2. che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
CONSIDERATO:
3. che non è revocabile in dubbio che l’indicazione dell’INPS, quale soggetto in favore del quale è stata disposta la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, è frutto di mera svista nella redazione del provvedimento, come evincibile dalla circostanza che l’ente di previdenza nazionale non era parte del giudizio nel quale l’unica parte controricorrente era costituita dall’INAIL;
4. che a tanto consegue la necessità di disporre la correzione del dispositivo dell’ordinanza mediante sostituzione dell’INAIL all’INPS, quale soggetto in favore del quale è disposta la rifusione delle spese di lite;
5. che non è luogo a provvedere sulle spese, perchè “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (così Cass. sez. un. n. 9438 del 2002).
PQM
La Corte accoglie l’istanza di correzione e per l’effetto dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 4079/2016 sia corretto mediante sostituzione della parola “INPS” con la parola “INAIL”. Nulla per le spese.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017