Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8482 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5393-2019 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA, in persona del Rettore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA

20, presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– controricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE e

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 616/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la dottoressa R.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pavia, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e l’Università degli studi di Pavia chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione;

che a sostegno della domanda espose, tra l’altro, di aver svolto il corso di specializzazione in neurofisiopatologia dal 25 luglio 2005 al 28 ottobre 2008 ed aggiunse che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici speciali7zandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007;

che ella concluse che tale aggiornamento doveva esserle riconosciuto, con conseguente applicazione della normativa di cui al citato D.Lgs. n. 368 del 1999, unitamente al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive comunitarie in materia ed all’incremento e adeguamento annuale della borsa di studio in relazione alla rideterminazione triennale dei compensi prevista per il personale medico dal contratto collettivo;

che si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo l’incompetenza per territorio, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale dichiarò la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Roma, in relazione alle domande risarcitorie avanzate per la ritardata attuazione della normativa comunitaria, mentre accolse la domanda volta al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio in conseguenza degli incrementi contrattuali tabellari per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, condannando in tal senso le parti convenute;

che la sentenza è stata impugnata dalle parti soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 6 settembre 2018, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e della salute, confermando nel resto la sentenza impugnata;

che la Corte territoriale ha osservato, in relazione alla domanda accolta, che la dottoressa R. aveva diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio, poichè nel periodo di svolgimento del corso, e cioè a partire dall’anno 2005, si era ormai fuori dall’operatività delle disposizioni di blocco di detta rideterminazione, la quale doveva pertanto essere riconosciuta;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propongono ricorso il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Università degli studi di Pavia con unico atto affidato ad un motivo;

che resiste la dottoressa R. con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il ricorso pone una questione almeno parzialmente differente da quella già più volte esaminata in precedenza (v., da ultimo, l’ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22633, la quale ha fatto riferimento, nel punto 8.4.3., al mancato adeguamento triennale delle borse di studio per gli iscritti nel periodo che va dal 1998 al 2005); che appare opportuno, pertanto, rimettere la decisione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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