Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8482 del 09/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 09/04/2010), n.8482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12
sono domiciliati;
contro
ISTITUTO RADIOLOGICO GANDINI s.r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore;
Avverso la sentenza n. 8/28/2003 della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte depositata il 12.03.2003;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti che ha
riferito della rinuncia al ricorso da parte delle Amministrazioni
ricorrenti;
udite le conclusioni dell’Avvocato Zerman Paola Maria che ha chiesto
la dichiarazione di estinzione del ricorso per rinuncia;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Wladimiro De Nunzio che ha
chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto l’atto di rinuncia delle Amministrazioni con il quale viene dichiarato che in data 26.7.2005, il contribuente Istituto Radiologico Gandini s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, prestava acquiescenza all’avviso di accertamento (rettifica n. (OMISSIS)) per cui è processo, versando l’intero importo a debito.
Ritenuto pertanto che debba essere pronunciata l’estinzione del giudizio senza luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010