Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8481 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25816-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, UNI.PA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2001/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che A.V., dipendente dell’Università degli Studi di Palermo, in servizio presso l’Azienda Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” della stessa città, inquadrato da ultimo in categoria B3 ai sensi del ccnl 9.8.2000, premesso di avere svolto mansioni che avrebbero dato titolo all’inquadramento nella categoria superiore C4 (coordinatore amministrativo) e alla partecipazione alla selezione per l’accesso alla categoria D, ha chiesto riconoscersi il proprio diritto all’inquadramento in tale ultima categoria e la condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori a partire dall’anno 1993, nonchè al risarcimento del danno biologico ed esistenziale subito;

2. che il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Università al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 11.063,02 a titolo di differenze tra il trattamento retributivo della qualifica di appartenenza e quello della categoria C4, limitatamente al periodo successivo al 22.11.1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 145) e dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande riferite al periodo anteriore al 30 giugno 1998, respingendo nel merito le rimanenti pretese;

3. che la Corte d’appello ha confermato la decisione;

3.1 che il decisum del giudice di appello, per quel che ancora rileva, è stato fondato sulla considerazione che la questione del difetto di legittimazione passiva, sollevata con il primo motivo dell’appello proposto dall’Università, era tardiva in quanto non prospettata in primo grado e che lo svolgimento delle mansioni superiori, non contestato in prime cure dall’Università, risultava, comunque, dal formale riconoscimento operato con decreto del Rettore;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Palermo sulla base di tre motivi;

5. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

Considerato:

6. che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 416 e 437 c.p.c., censurandosi la decisione per avere ritenuta inammissibile, in quanto tardiva, la eccezione con la quale essa Università aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. è manifestamente fondato;

6.1 che, invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza (Cass. in ass. 30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n. 11284, Cass. 27/6/11 n. 14177, n. 17092 del 2016). Essa si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Cass. n. 14243 del 2012, Cass., SU, nn. 1912 del 2012; 1978 del 2012);

6.2. che a tanto consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento del secondo e del terzo motivo, incentrati, rispettivamente, sulla deduzione di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 2013, art. 56, D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e di vizio di motivazione in punto di irrilevanza, sia ai fini retributivi che di inquadramento, dello svolgimento di mero fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, al di fuori di specifiche previsioni, e sulla deduzione, svolta in via subordinata di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla contestazione dello svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente;

7. che la sentenza di secondo grado, va pertanto cassata con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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