Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8481 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33592-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MASTURSI;

– ricorrente –

contro

VIMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

B.T., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1620/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’amministrazione del Fallimento (OMISSIS) conveniva in giudizio la Vimar s.r.l. e la Europack, poi Star Box, s.r.l., chiedendo, per quanto ancora qui rileva, la revoca dell’atto con cui la Vimar aveva locato alla Star Box un capannone industriale, condannando le convenute al rilascio e al pagamento di un’indennità di occupazione, da liquidarsi in separato giudizio;

il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello, pronunciando sul gravame della Vimar, lo rigettava ma, in parziale accoglimento dell’ultimo motivo, rilevato che in sede di seconde cure l’appellante aveva dichiarato di voler approfittare di una transazione intercorsa la Curatela e la Star Box, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla corrispondente domanda di condanna dell’appellante al pagamento dell’indennità di occupazione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. articolando un unico motivo.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’artt 1304 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato non considerando che la Vimar, proseguendo la lite e impugnando la decisione di prime cure, aveva manifestato una volontà incompatibile con quella di aderire alla transazione secondo quanto palesato solo in secondo grado, violando al contempo le preclusioni processuali;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

con ordinanza interlocutoria n. 33592 del 2018 questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Star Box Italia s.r.l., poi Fallimento (OMISSIS) s.r.l., già appellata contumace;

parte ricorrente effettuava l’integrazione nei confronti dei due soci della s.r.l., B.T. e R.A., posto che la (OMISSIS) risulta cancellata dal Registro delle Imprese, e il correlativo fallimento risulta chiuso;

parte ricorrente ha quindi notificato alla parte già intimata il deposito dei documenti afferenti alla suddetta cancellazione e alla richiamata chiusura della procedura concorsuale;

all’esito di tale notifica la Vimar s.r.l. ha notificato controricorso;

ritiene il Collegio che la questione posta dal motivo di ricorso sia di valore nomofilattico e come tale meritevole della pubblica udienza;

si tratta di tema affrontato variamente da diversi precedenti, tra i quali si evidenziano soprattutto: Cass., 11/07/2013 n. 17198 (cfr. in specie a pag. 5), Cass., 28/06/2019 n. 17409 (cfr. in specie a pag. 13), Cass., 18/06/2018 n. 16087 (cfr. in specie a pag. 4), Cass., 25/09/2014, n. 20250.

PQM

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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