Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8481 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13009/2018 R.G. proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco

Proietto, con domicilio eletto in Roma, via C. Fracassini, n. 4,

presso lo studio dell’Avv. Alessandra Neri;

– ricorrente –

contro

Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Fabrizio Emiliani e Simone Pietro Emiliani, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno, n. 23;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1882 della Corte d’appello di Ancona

depositata il 18 dicembre 2017;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO

La Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., con atto di citazione notificato il 16 marzo 2009, conveniva, dinanzi al Tribunale di Fermo, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 91.405,25, oltre interessi legali decorrenti dal 12 ottobre 2005.

In particolare, esponeva che:

la filiale di (OMISSIS) della Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a., la filiale di (OMISSIS) della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la filiale di (OMISSIS) della Banca di Roma, la Cassa di Risparmio di Ancona ed essa attrice, creditrici ipotecarie di tal R.A., nel 1984, avevano concluso un accordo di estensione extragiudiziale dei benefici ipotecari, in base al quale le somme ricavate dall’escussione di una qualsiasi delle garanzie ipotecarie dovevano essere ripartite tra le Banche in proporzione del credito vantato da ciascuna nei confronti del debitore esecutato;

nella procedura esecutiva immobiliare n. 32/88 R.G.E, alla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. – che aveva incorporato la Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. e che, a sua volta, era stata incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – veniva assegnato l’importo di Euro 155.266,26;

con raccomandata del 12 ottobre 2005 – cui seguivano ulteriori raccomandate del 7 settembre 2006, del 11 settembre 2007 e del 15 aprile 2008 – l’attrice chiedeva alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che le fosse riversata la quota di tali somme a lei spettante in base all’accordo inter-bancario, ma le richieste venivano disattese.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si costituiva in giudizio e contestava l’esistenza dell’accordo, sostenendo che questo fosse condizionato all’accettazione da parte di tutti gli istituti di credito e che tale accettazione era mancata; in subordine, eccepiva la prescrizione del credito e, in via ulteriormente gradata, domandava che fosse ridotto l’importo eventualmente dovuto all’attrice.

Il Tribunale di Fermo, sul presupposto che l’attrice non avesse provato la conclusione dell’accordo, rigettava la domanda e condannava la Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. al pagamento delle spese di lite.

Tale sentenza veniva impugnata dalla Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., che contestualmente depositava nuovi documenti di cui domandava l’ammissione ex art. 345 c.p.c., comma 3, in quanto indispensabili ai fini della decisione. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. eccepiva l’inammissibilità della documentazione prodotta e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’appello di Ancona ammetteva i documenti prodotti dall’appellata e, nel merito, riformava la decisione impugnata, accogliendo integralmente la domanda. In particolare, accertava l’esistenza dell’accordo fra le parti e il conseguente diritto della Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. di ottenere una quota del 58,87% del ricavato dell’esecuzione immobiliare n. 32/88 R.G.E.; di conseguenza, condannava la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento della somma di Euro 91.405,25, oltre interessi legali dal 18 ottobre 2005. Compensava le spese di giudizio di entrambi i gradi.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza per quattro motivi. La Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e dell’art. 2697 c.c., consistita nell’avere la Corte d’appello ammesso la produzione di nuovi documenti, ritenendoli indispensabili ai fini della decisione.

L’art. 345 c.p.c. è stato ripetutamente modificato nel corso degli ultimi anni. La versione applicabile ratione temporis è la seguente: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile”.

Si tratta, cioè, del testo risultante dalla modifica disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18, (l’art. 58, comma 2, ha disposto che il nuovo testo dell’art. 345 c.p.c. dovesse applicarsi anche ai giudizi già pendenti in primo grado al momento della sua entrata in vigore, come quello attuale) e precedente all’ulteriore modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, (conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

Secondo la società ricorrente la norma applicabile al caso in esame deve essere interpretata nel senso che la produzione di nuovi documenti poteva essere ammessa soltanto a condizione non solo che essi fossero indispensabili, ma anche che la parte avesse dimostrato di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile. La Corte d’appello, invece, avrebbe errato, interpretato i due presupposti come alternativi anzichè cumulativi.

Il motivo è infondato.

1.2 La questione dell’interpretazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis è stata risolta dalle Sezioni Unite che, componendo un contrasto, hanno affermato che “prova nuova indispensabile” è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017 Rv. 643939 01).

Il ricorso non offre motivi per il quali sottoporre nuovamente la questione all’esame delle Sezioni Unite, in quanto prospetta solamente argomenti già valutati a favore di quella, fra le opzioni interpretative in contrasto, ritenuta recessiva.

Del resto, dopo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, non si sono più registrate incertezze sul punto (conformi, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20005 del 2017; Sez. 1, Ordinanza n 24164 del 13/10/2017 Rv. 645542 – 02; Sez. 2, Ordinanza n 24129 del 03/10/2018 Rv. 650636 – 01; Sez. 2, Ordinanza n 12574 del 10/05/2019 Rv. 654179 – 01).

1.3 Nell’ambito del medesimo motivo la ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 2697 c.c.

Tale norma può dirsi violata solamente laddove il giudice di merito inverta la ripartizione degli oneri probatori, gravando una parte della prova di un fatto il cui onere probatorio gravava in realtà su una parte diversa (Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 – 01).

Pertanto, la violazione dell’art. 2697 c.c. non ha alcuna attinenza con la questione relativa all’ammissibilità di nuove prove in grado d’appello.

Del resto, poichè la documentazione della cui ammissibilità si controverti è stata prodotta dalla controparte, non si può configurare neppure in astratto, un’inversione dell’onere della prova che possa aver danneggiato la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

2.1 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, consistita nell’avere alterato il fatto costitutivo su cui era fondata la domanda introdotta in primo grado.

Sostiene la ricorrente che in primo grado la Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. aveva fondato il suo diritto sull’esistenza di un accordo bilaterale con la Banca convenuta in giudizio e che la domanda era stata rigettata nel presupposto che, invece, per l’efficacia dell’accordo interbancario era necessaria l’adesione di tutti gli istituti di credito interessati. In grado d’appello, la corte territoriale avrebbe accolto la domanda originaria, ma accertando l’esistenza dell’accordo plurilaterale, quindi diverso da come inizialmente prospettato dall’attrice, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2.2 I motivo è inammissibile.

Infatti, nel giudizio di cassazione, in osservanza al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente che sostiene che la sentenza impugnata sia incorsa in vizio di minuspetizione o extrapetizione deve riportare – in modo diretto o indiretto, ma in tal caso indicando specificatamente il punto dell’atto processuale al quale intende fare rinvio – il contenuto della domanda originaria e dei motivi di appello, in modo da mettere la Corte nelle condizioni di verificare immediatamente e senza incertezze quale fosse l’oggetto del petitum e della causa petendi e se i giudici di merito si siano ad esso attenuti.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. non ha adempiuto a tale onere. Anzi, dalla lettura dello stesso ricorso sembra ricavarsi che la Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. avesse fin dal principio prospettato la natura plurilaterale dell’accorso. Pertanto, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

2.3 Ad ogni modo, il motivo sarebbe risultato infondato anche nel merito.

La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda; oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Sez. 3, Ordinanza n. 906 del 17/01/2018 Rv. 647126 – 01).

Nel caso di specie, pertanto, il vizio di extrapetizione non sarebbe ravvisabile, neppure se si prendesse per buono quanto sostenuto dalla ricorrente. Infatti, la causa petendi è identificata chiaramente, fin dalla prospettazione originaria, nell’accordo relativo all’estensione degli effetti delle ipoteche fra le varie banche aderenti ed il petitum è rappresentato dalla quota spettante, in base a tale accordo, alla Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., all’esito dell’azione esecutiva promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. La circostanza che per il perfezionamento dell’accordo fosse sufficiente la sola adesione delle due parti in causa, oppure anche delle altre banche, è questione relativa all’interpretazione dell’accordo, che non altera la sostanza della domanda fatta valere in giudizio.

3.1 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 214,215 e 216 c.p.c. La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il diritto della Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., nonostante la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avesse contestato la conformità agli originali dei documenti prodotti dall’appellante.

3.2 n motivo è infondato.

Com’è noto, il disconoscimento deve essere specifico. Sebbene non sia necessario impiegare particolari formule per disconoscere la conformità di un documento, l’utilizzo di semplici clausole di stile o espressioni generiche non basta ad impedire che il documento prodotto in copia assuma lo stesso valore probatorio dell’originale (Sez. 1, Sentenza n. 10912 del 11/07/2003 Rv. 564977 – 01). La contestazione della conformità, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa dell’originale (Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 Rv. 629905 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016 Rv. 640278 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016 Rv. 639509 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24826 del 2017; Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 Rv. 651376 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 Rv. 654386 – 01). La contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset.

Nel caso in esame, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nella propria comparsa di costituzione in appello ha scritto: “Ferma l’inammissibilità della nuova documentazione ex adverso prodotta che comunque espressamente si contesta sotto ogni profilo e, dunque, in punto di conformità delle copie agli originali, di provenienza e di formazione effettiva degli atti da coloro ai quali vengono attribuiti e del potere di disporre del diritto da parte di chi li ha sottoscritti, sicchè gli stessi non possono essere considerati fonte di prova neppure indiretta – (…)”.

La contestazione formulata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è dunque generica, limitata a quel solo inciso, contenente una formula di stile, racchiuso fra i due trattini, che non indica alcun elemento circostanziale specifico del disconoscimento.

Il motivo deve essere, dunque, rigettato poichè, in mancanza di una valida contestazione, la Corte d’appello ben poteva adoperare i documenti prodotti in copia e fondare su di essi la decisione, senza necessità di una specifica motivazione.

33 Ma vi è anche una seconda ragione per la quale il motivo è infondato.

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura, infatti, non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne deriva che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004 Rv. 570779 – 01).

In sostanza, quand’anche il disconoscimento fosse stato specifico, ciò non avrebbe impedito tout court alla corte territoriale di apprezzare il contenuto della documentazione prodotta dall’appellante. E l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito circa l’efficacia rappresentativa degli atti, vertendo su questione di merito relativa alla valutazione dei mezzi di prova, non è sindacabile in sede di legittimità.

4.1 Con il quarto motivo, avente ad oggetto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha negato che dalle somme spettanti alla Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. dovesse decurtarsi l’importo di Euro 14.213,14, relativo alle spese legale sopportate da essa ricorrente nella procedura esecutiva.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo che non fosse stata fornita la prova nè la quantificazione di tali esborsi. La ricorrente sostiene, invece, che la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (successivamente incorporata) sin dal primo grado di giudizio aveva allegato e provato documentalmente che, in base al progetto di distruzione, l’importo di Euro 155.266,26 che le era stato assegnato era comprensivo di Euro 14.213,14 per onorari e spese della procedura.

4.2 Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito, nell’esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio: un errore di valutazione o un errore di percezione.

L’errore di valutazione consiste nel ritenere che la prova sia, a seconda dei casi, dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare. Si tratta, come noto, d’un errore non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili col ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 c.p.c..

L’errore di percezione è, invece, quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul demonstratum e non sul demonstrandum. L’errore di percezione, quando investa un fatto incontroverso, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Quando, invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l’errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. Tale norma, infatti, nell’imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, implicitamente vieta di fondare la decisione su prove “immaginarie”, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Sez. 3, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017, Rv. 644001 – 01).

Orbene, nel caso in esame il vizio prospettato dalla ricorrente appare essere astrattamente ascrivibile all’ipotesi dell’errore di percezione, in quanto la ricorrente sostiene che la prova in atti vi fosse, ma non venne percepita dal giudice. Ma un simile vizio, stando alla stessa prospettazione della ricorrente, avrebbe potuto fondare, semmai, una domanda di revocazione ordinaria. Non vi è spazio, invece, per una censura di legittimità, in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016 Rv. 642299 – 01).

Nel caso di specie, non ricorre alcuno dei casi indicati.

5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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