Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8480 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23043-2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO

COMO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 281/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

19/02/2015, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte di appello di Messina ha rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l’istituto di previdenza nazionale al pagamento in favore di B.L. dei ratei dell’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1.2.2009 ed ha compensato le spese di lite ponendo quelle di ctu a carico dell’INPS;

1.1 che la statuizione di integrale compensazione delle spese, l’unica ancora rilevante in questa sede, è stata adottata “in considerazione dell’esito complessivo della lite”;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.L., sulla base di un motivo;

3. che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

4. che il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;

Considerato:

5. che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurandosi la decisione per avere disposto la integrale compensazione delle spese di lite in assenza dei presupposti di legge rappresentati dalla soccombenza reciproca e dalla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, è manifestamente fondato;

5.1 che il presente giudizio è stato instaurato con ricorso di primo grado depositato in data 29.7.2009 ed è pertanto assoggettato alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, il quale per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (4 luglio 2009) -, ha modificato nuovamente il comma 2 dell’art. 92 c.p.c., dopo la novella di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), già applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 (art. 2, comma 4 medesima Legge, come mod. dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater conv. con mod. nella L. n. 51 del 2006;

5.2 che la nuova disposizione, che regola la fattispecie in esame ratione temporis, ha previsto che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti”;

5.3 che la decisione di compensazione delle spese di lite, motivata dalla sentenza impugnata, “in considerazione dell’esito complessivo della lite”, non è coerente con il richiamato parametro normativo;

5.4 che è innanzitutto da escludere il ricorrere di un’ipotesi di soccombenza reciproca posto che in relazione al giudizio di appello la odierna ricorrente è risultata totalmente vincitrice e che in tale contesto non vi spazio per una valutazione della soccombenza estesa all’esito complessivo della lite, trattandosi di valutazione consentita solo in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado (v. tra le altre, Cass. ord. n. 22522 del 2016);

5.5 che la locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” è stata ricondotta nell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’alveo delle “norme elastiche”, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez. Un., n. 2572 del 2012;

5.6 che il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell’esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 8017 del 2006);

5.7. che nelle ipotesi in cui è stata chiamata a svolgere tale sindacato con riferimento alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo di legittimità (v. tra le altre, Cass. n. 21083 del 2015, ord. n. 14441 del 2016);

5.8 che, in applicazione dei principi, richiamati la statuizione di compensazione delle spese di lite, adottata dalla decisione di appello non appare, già prima facie, riconducibile alla esistenza di gravi ed eccezionali ragioni delle quali, in violazione del disposto della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11 è omessa ogni esplicitazione con riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia;

6. che a tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Catania.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA