Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8480 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 427-2020 R.G. proposto da:

P.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO BRUNI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

COSENZA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che chiede la

Corte di Cassazione dichiari il difetto di giurisdizione

dell’autorità giudiziaria ordinaria, e, in subordine, che la Corte

voglia rigettare il ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Giunta regionale della Calabria nel 2017 pubblicò un bando per la concessione di finanziamenti rivolti a sostenere il c.d. autoimpiego e/o l’autoimprenditorialità.

P.E. presentò la domanda per la concessione del suddetto finanziamento; tale domanda venne in un primo momento accolta dall’amministrazione regionale; in seguito tuttavia P.E. venne dichiarata decaduta dal finanziamento, sul presupposto che avesse avviato l’attività d’impresa prima ancora di essere ammessa al finanziamento, in violazione dell’art. 5 del bando.

2. Nel 2019 P.E. convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza la regione Calabria, esponendo che:

-) in pendenza del procedimento finalizzato alla revoca del beneficio di cui sopra, aveva depositato una memoria, alla quale la regione Calabria non aveva dato alcuna risposta;

-) di conseguenza la regione Calabria aveva violato il dovere di rispettare le regole del procedimento amministrativo dettate dalla L. n. 241 del 1990, art. 2.

Chiese di conseguenza la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 30.000.

2. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza 2 dicembre 2019, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarò tuttavia la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Catanzaro.

Ritenne il Tribunale che la competenza ratione loti spettasse a quel Tribunale sia perchè Catanzaro era il luogo dove l’obbligazione doveva essere adempiuta; sia perchè era il luogo dove l’obbligazione era sorta; sia perchè era il luogo dove aveva sede l’amministrazione convenuta.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza P.E..

La regione Calabria non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del proposto regolamento P.E. deduce che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla regione Calabria si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile, in quanto essa venne formulata senza indicare tutti i possibili criteri alternativi di competenza.

Deduce, in particolare, che la regione Calabria nulla ha dedotto con riferimento al criterio di cui all’art. 19 c.p.c., ultimo periodo: non ha, cioè, dedotto di non avere, al di fuori di Catanzaro, stabilimenti o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio.

2. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, l’attrice ha chiesto al giudice ordinario la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per non avere concluso un procedimento amministrativo.

In ipotesi analoghe alla presente, questa Corte ha già stabilito che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione nei casi in cui a fondamento della pretesa, anche risarcitoria, venga dedotta la violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all’esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo. (Sez. U, Ordinanza n. 13659 del 13/06/2006, Rv. 589535 – 01; vedi anche Cass. 5/01/2016, n. 30).

Tale questione, non preclusa nella presente sede, non essendosi formato alcun giudicato interno (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 27373 del 12/12/2005, Rv. 586366 – 01), impone tuttavia la rimessione degli atti al Sig. Primo Presidente, affinchè valuti la necessità di assegnare il ricorso alle Sezioni unite civili.

PQM

La Corte dispone la trasmissione degli atti al Sig. primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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