Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8480 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 09/04/2010), n.8480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione dist. di Salerno n. 166/4/05, depositata in data 29

aprile 2005;

Sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza del 25

novembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza specificata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da B.L. avverso la sentenza di primo grado con la quale veniva rigettato il ricorso dello stesso contribuente proposto avverso la cartella esattoriale, relativa da ILOR ed IRPEF dell’anno 1994, ritenendo che la recedente notifica dell’avviso di accertamento fosse nulla, un quanto, “pur essendo eseguita nelle mani di un familiare”, era stata effettuata in luogo diverso dall’abitazione del destinatario.

1.2 Hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate, producendo tre copie notificate dell’atto, di identico tenore, che ha dato luogo a tre distinti procedimenti, e deducendo due motivi.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

2.1 – Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei procedimenti nn. 29477/05, 2010/06 e 7044/06, in quanto scaturiti da ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. Va altresì considerato che la notificazione di una pluralità di ricorsi non importa, quanto ai successivi, la consumazione del potere di impugnazione dell’atto, purchè – come nella specie – l’eventuale inammissibilità del ricorso precedente non sia stata dichiarata e siano stati rispettati i termini per la proposizione dell’impugnazione (art. 387 c.p.c.). Nel caso in questione la regolarità e la tempestività della notifica del primo ricorso assume carattere decisivo ed assorbente, rendendo priva di interesse l’autonoma coltivazione dei successivi, dei quali va rilevata, per tale ragione, l’inammissibilità.

2.2. – Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato nei confronti della sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). Non vi è luogo per la regolazione delle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

2.3 Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 2699 c.c., osservando che nella relata di notifica ritenuta nulla dalla commissione tributaria regionale si legge quanto segue: “Io sottoscritto messo notificatore M. C. ho notificato il presente atto alle 12,30 del giorno (OMISSIS) del mese di (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS), mediante consegna al Sig. B.M., capace e convivente…”.

Poichè nella relata era indicato che era avvenuta non solo a mani di un familiare convivente, ma nella casa di abitazione del contribuente, tale circostanza non poteva essere contestata se non mediante proposizione di querela di falso.

Per tale motivo la valorizzazione di un successivo appunto redatto dal medesimo messo notificatore, e relativo alla consegna del plico presso la casa comunale, non poteva aver luogo.

2.4. Il motivo, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure, è del tutto fondato.

Deve tenersi presente che questa Corte, in relazione alla nullità della notificazione effettuata in luogo diverso dalla legge, afferma che, nelle ipotesi in cui detto luogo non sia indicato, l’interessato possa fornire la prova contraria (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1550;

Cass., 29 settembre 2005, n. 19079).

Quanto viceversa il pubblico ufficiale incaricato della notifica abbia dato atto – quanto al luogo, ovvero alla persona nei cui confronti è avvenuta la consegna – di fatti avvenuti in sua presenza o da lui personalmente compiuti, le sue dichiarazioni fanno fede fino a querela di falso (Cass., 27 ottobre 2008, n. 25860; 13 febbraio 2 008, n. 3433, proprio in tema di messo notificatore; Cass., 23 luglio 2003, n. 11452).

La decisione impugnata, pertanto, va cassata, per aver la commissione tributaria ritenuta come contraria al vero, in assenza di querela di falso, una circostanza risultante dalla relata di notifica, compiuta personalmente dal notificatore.

Ricorrono per altro i presupposti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e risultando pacificamente che non vi era stata proposizione della querela di falso, per decidere nel merito, nel senso del rigetto del ricorso introduttivo, fondato su un vizio di notifica dell’avviso di accertamento che costituisce il presupposto della cartella impugnata, in realtà non dimostrato.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle finanze. Riunisce al presente ricorso quelli n. 20010 e 7044 del 2006. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta – Tributaria, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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