Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8480 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11341/2018 R.G. proposto da:

F.V., rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Masi,

domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Tersicore Finance s.r.l., rappresentata dalla FBS s.p.a.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Niccolò Nisivoccia e Giuseppe

Valvo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Silvio Pellico, n. 24;

– controricorrente –

F.B.S. Gestioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Marinoni e

Giuseppe Valvo, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Silvio Pellico, n. 24;

– controricorrente –

Ubi Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 663 della Corte d’appello di Roma depositata

il 1 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

T.F. e F.V. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, Centrobanca s.p.a., F.B.S. Gestioni s.p.a. e Tersicore Finance s.r.l.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Il T. e la F. appellavano la decisione, ma la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Avverso tale decisione la F., anche quale erede del T., nel frattempo deceduto, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Tersicore s.r.l. e la FBS s.p.a. hanno resistito con controricorso e hanno successivamente depositato memorie difensive.

La Ubi Banca s.p.a. (incorporante la Centrobanca s.p.a.) non ha svolto attività difensive in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione testuale dell’atto di citazione, del dispositivo della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e del dispositivo della sentenza di primo grado.

Il ricorso in esame, dunque, va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia nei quali il luogo dell’esposizione dei fatti di causa è tenuto dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito. Il ricorso per cassazione redatto mediante assemblaggio – cioè attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).

Tale elaborazione giurisprudenziale è peraltro conforme a quanto già ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Nella specie, peraltro, l’esposizione dei fatti tramite la già criticata tecnica dell’assemblaggio è anche carente, in quanto vi è la totale omissione – anche meramente grafica – delle ragioni della decisione impugnata, che non è possibile evincere neppure dalla lettura dei motivi di ricorso.

Il ricorso è quindi inammissibile, anche perchè, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266; Sez. 1, Sentenza n. 19018 del 31/07/2017, Rv. 645086).

Le spese del giudizio di legittimità, in favore della Tersicore Finance s.r.l. e della F.B.S. Gestioni s.p.a., vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno delle controricorrenti, in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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