Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 848 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 19/01/2010), n.848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., S.F., in proprio e quali ex soci

della Quasal Dent Snc, società sciolta senza liquidazione,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato ERCOLINI FABIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

41, presso lo studio dell’avvocato PEZZALI PAOLA, che la rappresenta

e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

14/03/08, depositata l’01/04/2008;

udito l’Avvocato Pezzali Paola, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 1 aprile 2008, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato la sussistenza di un rapporto di collaborazione continuativa di L.S. con la s.n.c. Quasal Dent, di cui erano soci S.F. e S.G., ed ha condannato la società al pagamento in favore dell’appellante di Euro 10.086,98, oltre accessori, per differenze retributive.

Avverso detta sentenza S.F. e G., in proprio e quali ex soci della Quasal Dent s.n.c, hanno proposto ricorso per Cassazione con un motivo, con il quale hanno denunciato omessa ed insufficiente motivazione per avere il giudice di appello erroneamente valutato le prove acquisite in ordine all’asserito mancato pagamento della retribuzione alla collaboratrice.

L’intimata si è costituita resistendo con controricorso.

Il ricorso per Cassazione è regolato dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47 ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per Cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Ciò premesso si osserva che il ricorso è privo della conclusiva illustrazione della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria; infatti, secondo l’art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, con la conseguenza che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 20603/2007); si osserva ulteriormente che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente non può essere desunta dal contenuto del motivo o integrata dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.p.. (Sez. Un. 6420/2008).

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in favore del parte resistente, delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA