Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8479 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23685-2019 proposto da:

D.G.A., D’.GI., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MASSIMO D’ERRICO;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei Procuratori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 319/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

con sentenza n. 9493/11, pubblicata il 4 agosto 2011, il Tribunale di Napoli condannò i convenuti D.G. (o D.G.A.) e D’.Gi. al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 33.076,25, oltre interessi, subiti dall’attore P.L. a seguito di un sinistro avvenuto in data (OMISSIS) all’interno del fabbricato di proprietà dei convenuti, sito in (OMISSIS) e, in accoglimento della domanda di manleva proposta dai D’. nei confronti della S.p.a. Assicurazioni Generali, che avevano chiamato in causa, condannò tale società assicuratrice a tenere indenne i chiamanti, in base alla polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata con i D’., di quanto da questi ultimi dovuto al P., in forza delle statuizioni relative al rapporto principale;

avverso la sentenza del Tribunale la S.p.a. Assicurazioni Generali propose gravame, del quale D.G. (o D.G.A.) e D’.Gi.chiesero il rigetto;

il P. rimase contumace in secondo grado;

con sentenza n. 319/2019, pubblicata il 24 gennaio 2019, la Corte di appello di Napoli accolse l’impugnazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che confermò nel resto, rigettò la domanda di manleva proposta dai D. nei confronti della S.p.a. Assicurazioni Generali, per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere nei confronti dei predetti dal P. e

condannò i D., con vincolo di solidarietà, a restituire alla più volte menzionata compagnia assicuratrice la somma di Euro 52.184,08, dai medesimi percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali fino al soddisfo, nonchè alle spese del doppio grado di giudizio in favore di detta società;

avverso la sentenza della Corte di appello i D. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria;

Generali Italia S.p.a. (quale conferitaria, con decorrenza 1 luglio 2013, del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.a. in favore di Ina Assitalia S.p.a. e contestuale modifica della denominazione di quest’ultima in Generali Italia S.p.a., per atto per notaio M.P. di Milano del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS)) ha resistito con controricorso;

l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

la notifica del ricorso nei confronti di P.L., contumace in appello, è andata a buon fine solo presso il difensore dello stesso nel giudizio di primo grado, essendo il P. risultato sconosciuto nel luogo della sua residenza, e, pertanto, tale notifica deve ritenersi nulla (Cass. 4/04/2006, n. 7818; Cass. 11/06/2007, n. 13667), sicchè ne va disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo, non avendo la parte ricorrente provveduto a tale rinnovazione spontaneamente.

PQM

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di P.L., entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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