Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8479 del 13/04/2011
Cassazione civile sez. I, 13/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 13/04/2011), n.8479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20089/2009 proposto da:
V.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI VITA Giuseppe, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PATERNO’ ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI MONTI PARIOLI
10, presso lo studio dell’avvocato BOSCAGLI ADRIANA, rappresentato e
difeso dagl’avvocato CASTORINA Emilio, giusta Delib. Giunta Comunale
22 settembre 2009, n. 408 e giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 894/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
18/06/08, depositata l’01/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato Di Vita Giuseppe, difensore del ricorrente che ha
chiesto nel merito l’accoglimento e la rimessione in termini del
ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che
nulla osserva.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1. – La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., del seguente tenore: “1.- V.C. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi (con il quarto chiede l’attribuzione delle spese) – contro la sentenza depositata in data 1.7.2008 con la quale la Corte di appello di Catania ha rigettato la sua opposizione alla determinazione di indennità di esproprio e di occupazione temporanea operata dal Comune di Paternò.
L’Amministrazione intimata resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo, con il quale deduce l’inammissibilità dell’opposizione perchè proposta oltre il termine di cui alla L. n. 865 del 1971.
2. – Va preliminarmente osservato che in relazione a ciascun motivo del ricorso principale – con i quali è denunciata violazione di norme di diritto e vizio di motivazione – e all’unico motivo del ricorso incidentale non risultano formulati i quesiti di diritto previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., la cui abrogazione opera soltanto per i provvedimenti depositati o pubblicati successivamente al 4.7.2009, nè risulta formulata la sintesi del fatto controverso in relazione al vizio di motivazione prevista dalla menzionata disposizione.
Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare, previa riunione, i ricorsi in camera di consiglio, ricorrendo.
Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare, previa riunione, i ricorsi in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., apparendo entrambi inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.”.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
p. 2.- I ricorsi – proposto contro la medesima sentenza -vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse sì fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Quanto alle osservazioni formulate dal ricorrente nella memoria difensiva, invero, va osservato che questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 26364 del 16/12/2009) ha già da tempo precisato, in tema di quesito di diritto, che la L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella.
La lettera della disposizione transitoria innanzi menzionata e la circostanza che il provvedimento impugnato è stato depositato nel 2008 non consentono di prendere in considerazione l’istanza (formulata nella memoria difensiva) di restituzione nel termine per integrare con i quesiti il ricorso già proposto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011