Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8479 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21559-2017 proposto da:

COMUNE CAPACCIO PAESTUM, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO GRIMALDI;

– ricorrente –

contro

F.F., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 719/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Comune di Capaccio Paestum ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto l’appello di F.F. avverso la sentenza del giudice di pace di Capaccio (che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione), annullando la cartella esattoriale di pagamento emessa da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), per inesistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

2. Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova ed, in particolare, dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e dell’art. 112 C.d.S. e art. 203 C.d.S., comma 3.

1.1. Lamenta che il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione: il verbale al quale essa si riferiva, infatti, non era mai stato oggetto di ricorso dinanzi al prefetto e costituiva, pertanto, D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, comma 3 titolo esecutivo.

1.2. Assumeva che il F. si era avvalso del rimedio testè richiamato soltanto avverso il primo verbale, emesso per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e non contro quello elevato per la diversa e successiva violazione dell’art. 126bis C.d.S..

2. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 203 C.d.S., comma 3, artt. 204 e 204bis C.d.S., e degli artt. 111 e 132 c.p.c. nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il difetto assoluto di motivazione.

3. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione ex artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2967 c.c., il difetto assoluto di motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c..

4. Il Collegio ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa, al fine di affrontare più agevolmente le questioni in diritto contenute nelle censure prospettate.

4.1. In data 30.6.2005 venne notificato a F.F. un verbale della Polizia Municipale di Capaccio (n. (OMISSIS)) per violazione dei limiti di velocità, ex art. 142 C.d.S., comma 9, il quale conteneva l’intimazione a comunicare le generalità e il numero di patente di chi si trovasse alla guida al momento dell’infrazione, pena l’emissione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 126bis C.d.S..

4.2. Il F. propose ricorso amministrativo al Prefetto avverso il primo verbale: tuttavia, relativamente alla intimazione in esso contenuta riguardante l’obbligatoria comunicazione delle generalità del conducente dell’autovettura, ne venne emesso un secondo, (verbale n. (OMISSIS)), regolarmente notificato il 6.3.2006, rispetto al quale egli non propose alcun ricorso; nè provvide al pagamento della relativa sanzione.

5.3. Il Comune affidò la riscossione coattiva della sanzione portata nel secondo verbale all’ente esattore che notificò al F. una cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione che il giudice di pace dichiarò inammissibile.

5.4. Il Tribunale di Salerno, invece, accogliendo l’appello, statuì la fondatezza dell’opposizione assumendo che, in primo luogo, l’appellante aveva provato di aver comunicato alla Polizia Municipale il nominativo del guidatore (che era lui stesso); ed, in secondo luogo, che avendo impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo esecutivo (cfr. pag. 3, secondo e terzo cpv della sentenza impugnata).

6. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo è fondato e gli altri rimangono logicamente assorbiti.

6.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, quarto periodo cit. codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8, sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali.” (cfr. Cass. 22881/2010)

6.2. E’ stato altresì affermato che “il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito.” (cfr. Cass. 15542/2015; Cass. 18027/2018).

6.3. In buona sostanza, pd principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare.

7. Il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che il ricorso proposto dal F. avverso il verbale per eccesso di velocità (n. (OMISSIS)), rispetto al quale era ancora pendente l’opposizione, costituisse un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo (verbale n. (OMISSIS)) che, invece, del tutto autonomo rispetto al primo, si era validamente costituito in mancanza di specifica opposizione.

7.1. Risulta pertanto fondata la violazione delle norme e dei principi indicati nella prima censura.

8. Gli altri motivi rimangono assorbiti: e, vale solo la pena di rilevare che rispetto al mancato assolvimento dell’onere di comunicazione delle generalità del conducente (terzo motivo), il giudice d’appello ha apoditticamente affermato che l’appellante aveva comunicato il nominativo del conducente alla Polizia Municipale, senza mostrare alcun effettivo apprezzamento delle evidenze documentali valutate dal primo giudice come inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa (per mancanza di sottoscrizione della comunicazione prodotta) e senza considerare che ove il verbale non venga opposto si “trasforma”, comunque, in un valido titolo esecutivo.

9. In conclusione, la sentenza deve essere cassata: non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione alla cartella esattoriale proposta da F.F..

10. La natura della controversia ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sulla specifica questione, solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, rende opportuna la compensazione delle spese del grado d’appello.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza fra il Comune di Capaccio e l’opponente, mentre devono essere compensate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che non ha assunto alcuna posizione difensiva contrastante con gli interessi del I ricorrente.

PQM

La Corte,

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta da F.F..

Compensa fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio; condanna il F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge; le compensa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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