Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8478 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. II, 25/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23357/2019 R.G. proposto da:

O.H., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Daniela Consoli,

ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi da

Palestrina, n. 63, presso lo studio dell’avvocato Stefania Contaldi.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1394/2019 della Corte d’Appello di Firenze;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. O.H., cittadino della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che era cresciuto in un nucleo familiare poligamo; che aveva appreso da un sacerdote animista che la morte dei fratelli, in occasione di un incidente stradale, e della sorella, a causa di un errore medico, era da ricondurre alle pratiche di stregoneria “juju” messe in atto dalla prima moglie del padre; che costei lo aveva sempre fortemente avversato e gli aveva anche usato violenza fisica, costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere; che dunque, per sottrarsi ai rischi per la propria incolumità, su imposizione del padre, aveva lasciato l’abitazione paterna e poi la Nigeria; che aveva dapprima raggiunto il Niger, poi la Libia e dalla Libia si era imbarcato per l’Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 6.2.2018 il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso esperito da O.H. avverso il provvedimento della commissione territoriale.

4. O.H. proponeva appello.

Non si costituiva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 1394/2019 la Corte di Firenze rigettava il gravame. Evidenziava la corte che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento

della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b). Evidenziava in particolare che in relazione alle denunciate pratiche di stregoneria non avevano alcun rilievo i convincimenti personali dell’appellante. Evidenziava la corte che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava in particolare che relativamente alla regione nigeriana, il Calabar, di provenienza dell’appellante, posta nell’estremo sud-est del paese, non si aveva riscontro, alla stregua delle risultanze del sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri, di situazioni attuali di violenza generalizzata ed indiscriminata nè di iniziative terroristiche ascrivibili a “(OMISSIS)”; che al più si aveva riscontro di una elevata attività criminale.

Evidenziava infine la corte che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso O.H.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; la contraddittorietà della decisione.

Deduce che la corte di merito è caduta in palese contraddizione allorchè, per un verso, ha assunto che la regione nigeriana del Calabar, di sua provenienza, è sicura e non pericolosa, ed allorchè, per altro verso, ha ammesso la sussistenza di pericoli seppur solo potenziali.

Deduce che le stesse fonti di informazione cui la corte distrettuale ha fatto riferimento, parlano di altissimo rischio di attentati ad opera di “(OMISSIS)”.

Deduce inoltre che la Corte di Firenze ha in maniera inappropriata fatto riferimento al sito “(OMISSIS)”, avente finalità di tipo turistico; che al contempo la corte fiorentina ha disatteso l’obbligo di riferimento a fonti di informazioni precise ed aggiornate.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 35 e 35 bis, con riferimento alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Deduce che la corte territoriale non ha provveduto, così come avrebbe dovuto in esplicazione del suo potere di cooperazione istruttoria, a valutare la domanda di protezione sussidiaria dell’art. 14 cit., ex lett. c), alla luce delle risultanze di aggiornate fonti di informazioni, tra cui il Report “E.A.S.O.” al febbraio del 2019, ove viceversa si dà conto di situazioni di conflitto armato anche con riferimento alla regione nigeriana di sua provenienza.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e art. 14, lett. b); ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte d’appello, allorchè ha negato valenza alla stregoneria ai fini della protezione sussidiaria dell’art. 14 cit., ex lett. b), non ha valutato, così come avrebbe dovuto, il fenomeno in relazione al contesto di sua provenienza ovvero non ha valutato se l’affidamento e la fiducia che in tali pratiche è riposta nel suo paese d’origine, valgano ad esporlo al pericolo di un danno grave.

11. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost. e dell’art. 8C.E.D.U..

Deduce che ha errato la corte di merito a disconoscere la protezione umanitaria alla stregua del rilievo per cui non può tenersi conto dell’integrazione nel contesto socioeconomico italiano, siccome per definizione successiva alla domanda di protezione internazionale formulata in sede amministrativa.

Deduce che il riconoscimento della protezione umanitaria involge in ogni caso la disamina dei margini di integrazione, successivi alla domanda di protezione, realizzati in Italia.

12. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

13. Questa Corte spiega che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9230; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13897).

Spiega segnatamente che le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202; in tal ultima occasione questa Corte ebbe a cassare la decisione della corte di appello, che aveva, tra l’altro, fatto esclusivo riferimento sulle risultanze del sito del Ministero degli Esteri destinato all’informazione turistica e su indicazioni non aggiornate provenienti da “Amnesty International”).

14. In questi termini si rimarca che la corte distrettuale ha negato la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), alla luce esclusivamente delle “inappropriate” risultanze del sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, risultanze innegabilmente destinate al pubblico dei turisti.

L’incongruenza rileva significativamente.

In primo luogo, giacchè il ricorrente ha addotto (cfr. ricorso, pag. 11) di aver allegato con la nota difensiva del 31.12.2018 le risultanze di numerosi reports internazionali provenienti da organismi terzi, tra cui il Report “E.A.S.O.” aggiornato al novembre del 2018.

In secondo luogo, giacchè il ricorrente ha posto in risalto che ben avrebbe dovuto la corte territoriale tener conto delle risultanze del report “E.A.S.O.” aggiornato al febbraio 2019, ove si riferisce di un conflitto armato che coinvolge gli Stati del delta del Niger e quindi anche lo Stato del Cross River, di cui è parte il Calabar (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

15. Il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

16. Questa Corte spiega che, ai fini della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Cass. (ord.) 20.6.2018, n. 16275).

17. Su tale scorta, ovvero a fronte dell’imprescindibile, necessaria individualizzazione del pericolo oggettivo di danno grave postulato dalle previsioni della lett. a) e della lett. b) cit., non può che opinarsi come segue.

Da un lato, va appieno condivisa la valutazione della corte territoriale, alla cui stregua la stregoneria praticata ai danni dell’appellante dalla prima moglie del padre non aveva alcuna attitudine reale, oggettiva a cagionare per la persona del ricorrente rischi di morte o di trattamenti inumani o degradanti ed alla cui stregua quindi non avevano alcuna valenza le personali credenze, i soggettivi convincimenti del richiedente asilo.

Dall’altro, a nulla vale addurre che occorre tener conto del contesto di provenienza ovvero del comune e diffuso convincimento, nelle società africane, per cui “la stregoneria (…) è percepita come pratica naturale, reale e pericolosa” (così ricorso, pag. 16), a nulla vale dolersi perchè la corte di seconde cure non ha tenuto conto della “perizia (…) redatta da un esperto antropologo (…) che illustra in cosa consista, nello specifico, il rischio temuto dal ricorrente” (così ricorso, pag. 15).

18. Vero è, per altro verso, che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

19. E nondimeno a nulla vale che il ricorrente adduca, con il rilievo finale veicolato dal motivo in disamina, che la corte toscana non ha tenuto conto che è stato con autorità sollecitato dal padre ad espatriare, sicchè il suo rimpatrio non sarebbe sicuro.

Invero il ricorrente neppure ha allegato che le strutture di polizia e giurisdizionali nigeriane operanti nella regione di sua provenienza sono inefficienti ed inadeguate, sì da non assicurare ai cittadini idonea protezione.

20. Il buon esito del primo e del secondo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del quarto, concernente la residuale protezione umanitaria (alla “umanitaria” si correlano i rilievi di cui alla memoria del ricorrente).

21. In accoglimento dunque del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 1394/2019 della Corte d’Appello di Firenze va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

22. Alla enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 9230/2020, n. 8819/2020, n. 13897/2019 e n. 16202/2012 dapprima citate.

23. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo, rigetta il terzo motivo, assorbito il quarto motivo nell’accoglimento del primo e del secondo motivo; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 1394/2019 della Corte d’Appello di Firenze e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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