Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8478 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 09/04/2010), n.8478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze dello Stato, in persona del

Ministro pro tempore e dell’Agenzia delle Entrate, in persona del

Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi

n. 12, sono domiciliati;

contro

S.r.l. Latte Sud, in persona del legale rappresentante p.t., sig.

V.F., elettivamente domiciliati in S. Maria C.V., tr.

M. Fiore 12, presso lo studio dell’avv. SCIAUDONE Antonio, dal quale

è rapp.ta e difesa in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

avverso la sentenza n. 115/18/04 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, depositata il 20 ottobre 2004;

udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;

Viste le conclusioni scritte del P.G. dott. Wladimiro e Nunzio che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell’avv.

Antonio Sciaudone che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

Con ricorso alla C.T. la Società Latte Sud impugnava la rettifica IVA per gli anni 1991 che escludeva detrazioni di IVA per acquisti inesistenti di ingenti quantità di latte da stretti parenti dell’Amministratore, che secondo l’Ufficio erano inesistenti, in quanto i presunti fornitori avrebbero venduto (senza che risultasse il pagamento) gli animali da mungitura nel 1993, non avrebbero sostenuto costi per mantenerli nel 1991-92, e non avrebbero acquistato bufale da latte nel 1991, anno in cui la loro fatturazione in vendita era improvvisamente raddoppiata che proprio tale vendita delle bufale ne provava l’esistenza.

La C.T.P. di Caserta ha respinto il ricorso, perchè la parte non aveva provato i costi sostenuti.

In appello, invece, la parte sosteneva l’assenza di idonee presunzioni da parte dell’Ufficio in particolare la “presunzione” (rectius prova documentale: manca il pagamento) che la cessione delle bufale era inesistente faceva presumere all’Ufficio l’inesistenza delle vendite. Costituendosi l’Ufficio rilevava anche l’inesistenza di fatture di acquisto delle bufale. La C.T.R. ha – nonstante evidenti profili di novità – accolto l’appello. Motivata che “E’ da precisare che con varie sentenze (Contrib. V.F., Sent.

758/19/02, C.T.P. Caserta; Contr. V.N., Sent. 756/19/02, C.T.P. Caserta; Contr. V.C. (erede), Contr. V.F.;

Contr. V.G.; e Contr. V.N., Sent. n. 363/48/02, C.T.R. Napoli; e stessi Contr., Sent. 117/34/2002 CTR Napoli); tutti gli indicati fornitori vedevano accolti i ricorsi prodotti nei relativi gradi di giudizio; in esse venivano analiticamente ricostruiti i dati quantitativi di produzione lattiere ritenute inesistenti dai verbalizzanti.

Inoltre una mandria, che i verbalizzanti non avevano reperita per cui sorgeva l’ipotesi di produzione inesistente, era invece stata venduta nel 1993, come emerge dalle fatture di vendita; mentre gli accertamenti operati dal G.O.I. riguardano gli avvisi 1991 e 1992.

Resiste l’Ufficio con proprie controdeduzioni in sede di costituzione in giudizio, e al riguardo precisa:

– che in “merito alla prima eccezione sollevata dalla società lo scrivente, pur constatando che i presupposti di fatto menzionati dalla parte corrispondono a quanto realmente accaduto” … “pur tuttavia non ritiene sussistessero le condizioni di applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 79 …”;

che nel merito deve ritenersi valido e fondato l’avviso di rettifica e che sussistono le condizioni per ritenere inesistenti le operazioni poste in essere dalla società, come si evince dal P.V.C..

Dall’esame del P.V.C., e dagli elementi e documenti agli atti il Collegio rileva:

a) che la società è stata costituita nel 1990 (dicembre) e iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta nel 1991;

b) che risultano i seguenti dati economici:

1991: RICAVI L. 2.475.537.000; COSTI L. 2.530.106.000; 1992: RICAVI L. 3.618.000.000; COSTI L. 3.700.000.000; con perdite per il 1991 di L. 62.413.000 e per il 1992 di L. 91.719.000. Trattasi di risultati coerenti con una fase di avvio di una attività produttiva. Inoltre gli importi dei costi di acquisto di latte risultano quantitativamente coerenti con i volumi di ricavi; il che denota la sostanziale adeguatezza e la piena esistenza delle quantità utilizzate. Vale anche la pena di sottolineare che i prezzi di vendita indicati dai verbalizzanti nel ricostruire possibili ricavi evasi (si veda l’affermazione circa “operazioni … evase, ascrivibili intorno”) sono notevolmente elevati sia come prezzi alla produzione sia in considerazione dei prezzi che all’epoca era possibile riscontrare al dettaglio.

Il Collegio alla luce degli elementi, documenti e argomentazioni esposte; sia tenendo presente i giudicati richiamati; sia attraverso il controllo dei riscontri quantitativi emergenti dallo stesso PVC;

ritiene che l’avviso di rettifica impugnato sta frutto di una ricostruzione forzata dei fatti, che ha considerato come condizione fondante dell’accertamento il rapporto di parentela dei fornitori con l’Amministrazione, facendo assurgere a dignità di prova presunzioni e induzioni di ben limitata rilevanza.

Ritenendo pertanto fondato l’appello.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato deducendo l’illogicità motivazionale della sentenza.

In particolare, ad avviso dei ricorrenti vi sarebbero palesi profili di illogicità nella motivazione della sentenza.

In particolare viene dedotta:

1) la prolissa – peraltro nuova – digressione su un equilibrato rapporto costi/ricavi è errata (dove non si accertava la produttività marginale, ma l’esistenza degli acquisti) e apodittica (non si spiega perchè vi sarebbe un equilibrio);

2) un secondo gruppo di illazioni a-logiche e illogiche verterebbe sulla ricostruzione dei ricavi (qui si parla solo di costi) e nella (apoditticamente ritenuta eccessiva, pur non essendo fatto notorio) quantificazione del prezzo del latte (mai contestato in una vertenza sui costi, il prezzo è quello della fattura, l’Ufficio non ha interesse, se sostiene che l’acquisto è inesistente, a indicare che il prezzo è maggiore di quello di mercato); la CTR poi violerebbe l’art. 324 c.p.c. e l’art. 2909 c.c. perchè tiene conto di “giudicati” (rectius: sentenze riferite ai singoli fornitori, di cui non si ha prova del passaggio in giudicato) non opponibili all’A.F. perchè resi tra altri soggetti;

3) inoltre motivare “alla luce dei riscontri quantitativi emergenti dal pvc”, senza indicare gli stessi, sarebbe operazione vietata dall’art. 360 c.p.c., n. 5 e valorizzare – cosa non fatta dall’Ufficio, che si è preoccupato di verificare il possesso degli animali – come pregiudizio il rapporto di parentela fornitori/rifornito sarebbe un fuor d’opera;

4) sarebbe apodittico ritenere “di scarsa rilevanza” le induzioni e presunzioni dell’Ufficio, che per quanto sopra, aveva dedotto che mancava la prova dell’acquisto e rivendita della “mandria” operativa negli anni 1991-92, a ciò non essendo sufficiente la mera fattura di vendita e occorrendo la prova del pagamento, a carico delle parti;circostanza non esaminata dalla CTR. La società Latte Sud s.r.l. per il tramite del suo difensore ha proposto controricorso con il quale viene dedotta l’inammissibilità del ricorso in quanto generico ed apodittico nonchè l’infondatezza dello stesso in quanto la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe ben motivata ed ineccepibile. Il ricorso è fondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In materia di IVA, in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti grava su di essa l’onere di provare che le operazioni oggetto di fatture in realtà non sono state mai poste in essere. Ma se l’Amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate” (Cass. 11.06.2008 n. 15395; conforme Cass. 18.1.2008 n. 1057).

Orbene nel caso in esame i primi giudici avevano rilevato quanto segue:

1) che dei quattro fornitori di latte, le cui operazioni di acquisto sono state ritenute inesistenti, uno era lo stesso amministratore unico della società V.F., mentre gli altri erano suoi familiari o parenti;

2) che gli animali di ciascun fornitore erano risultati inesistenti o ceduti ad acquirenti vari in data 31.05.93, senza che tali vendite fossero suffragate da assegni, cambiali o altri titoli;

3) la mancata esibizione di assegni o altri titoli comprovanti il pagamento delle cessioni di latte, nè l’iscrizione sui libri contabili dell’avvenuto pagamento giornaliero in contanti;

4) che l’intero quantitativo di latte fatturato costituiva la risultanza di una produzione giornaliera di 23 litri per ciascun animale.

E’ pur vero che alcuni degli elementi sopra indicati sono scaturiti da accertamenti presso terze società, ma questa circostanza è una ulteriore riprova della serietà degli accertamenti eseguiti dalla G. di F. e dall’Ufficio, non smentiti da contrari e concreti dati di fatto. E quindi nel caso di specie non si trattava di accertamento induttivo, bensì di accertamento basato su dati di fatto obiettivi.

A fronte di tali dati la Commissione Tributaria Regionale si limita a ritenere quanto segue e cioè che il verbale di constatazione era “frutto di una forzata ricostruzione dei fatti che ha considerato come condizione fondante dell’accertamento il rapporto di parentela con l’amministratore facendo assurgere a dignità di prova presunzioni e induzioni di ben limitata rilevanza”. Si tratta pertanto di una motivazione del tutto illogica.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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