Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8477 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5578-2015 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LORENZO VALLA

N. 18, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARAGLINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GAETANO

PONZONE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,

LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 565/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte di appello di Lecce, in accoglimento dell’appello principale dell’INPS, ritenuto assorbito l’appello incidentale della parte privata, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale S.P. aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione categoria VO, attraverso l’utilizzo delle retribuzioni giornaliere medie per gli operai agricoli a tempo determinato, rilevate nel corso degli anni in cui il lavoro era stato prestato e pubblicate con decreto ministeriale degli anni immediatamente successivi;

1.1 che il giudice di appello, premesso che la causa era stata sospesa in conseguenza dell’ incidente di costituzionalità sollevato da altro giudice in relazione alla L. n. 191 del 2009, art. 2 comma 5, che aveva autenticamente interpretato il disposto della L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3, e che, stante la natura facoltativa della sospensione, ai fini della riassunzione non vi erano termini da osservare, ha ritenuto fondato il gravame dell’INPS alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dal Cass. n. 2531 del 2009, secondo la quale in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente. (Cass. n. 2509 del 2012, n. 12639 del 2014);

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.P. sulla base di due motivi;

2.1 che l’INPS ha depositato procura;

CONSIDERATO:

3. che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295, 296, 297 e 307 c.p.c., censurandosi la decisione di appello per avere respinto l’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione da parte dell’INPS, e il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla pronunzia sulla eccezione di estinzione, sono manifestamente fondati;

3.1 che, infatti, questa Corte, modificando il proprio precedente orientamento (v. Cass. n. 12735 del 1992, n. 5779 del 1989, n. 1699 del 1987), ha affermato il principio secondo il quale ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale – che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale – e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori, dovendosi ritenere, da un lato, che la sospensione così effettuata vada ricondotta all’art. 296 c.p.c., con necessità di provvedere agli adempimenti per la prosecuzione del processo nei modi e termini previsti dall’art. 297 c.p.c., e, dall’altro, che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non sia compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza “sine die” del processo (Cass. n 7580 del 2013);

3.2 che in applicazione di tali principi, rilevato che, per come pacifico, la istanza di riassunzione è stata depositata in data 31.5.2013 e quindi ben oltre il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – il 5 ottobre 2011 – della richiamata sentenza costituzionale, la riassunzione deve qualificarsi come tardiva;

3.3 che a tanto consegue la cassazione della decisione e la declaratoria di estinzione del giudizio di appello;

4. che le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata dichiarando l’estinzione del giudizio di appello. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro, 1.800,00 per compensi professionali, Euro, 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanni Gaetano Ponzone e Luca Maraglino, antistatarii.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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