Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8477 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. II, 25/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23446/2019 R.G. proposto da:

S.I., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla via della Giuliana,

n. 32, presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso la sentenza n. 438/2019 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. S.I., cittadino del (OMISSIS), di religione musulmana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva intrapreso una relazione sentimentale una ragazza cristiana; che tale relazione era stata fortemente avversata dalla sua famiglia e dagli altri abitanti del suo villaggio, al punto che aveva subito minacce, intimidazioni e persecuzioni, sì che la vita gli era divenuta impossibile; che per tale ragione si era determinato ad abbandonare il suo paese d’origine.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza comunicata in data 18.6.2018 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso con cui S.I., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. S.I. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 438/2019 la Corte di Roma dichiarava improcedibile il gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c..

Evidenziava la corte che parte appellante non era comparsa nè all’udienza del 27.11.2018 nè alla successiva udienza del 22.1.2019.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.I.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 348 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte di Roma a dichiarare l’improcedibilità.

Deduce che l’opposizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, non costituisce una impugnazione tecnicamente intesa.

8. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

E’ sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il riferimento all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata all’udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere (cfr. Cass. (ord.) 3.8.2010, n. 18043; Cass. (ord.) 28.2.2019, n. 6061, secondo cui, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere).

9. In accoglimento dell’esperito motivo di ricorso la sentenza n. 438/2019 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

10. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 438/2019 della Corte d’Appello di Roma e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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