Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8476 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. II, 13/04/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 13/04/2011), n.8476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. CARDARELLI Tiziana,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Angelo

Brofferio, n. 3;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avv. SIENI Massimiliano, elettivamente

domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura provinciale, Via IV

Novembre, n. 119/A, Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12951 del

12 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Massimiliano Sieni;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” C.A. – dipendente con mansioni di autista della SIT s.r.l., società che svolge attività di trasporto pubblico di linea – ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 87 C.d.S., comma 6, per avere utilizzato il veicolo su percorso diverso da quello autorizzato con il titolo, non transitando sul GRA, Tangenziale Est e Ciampino Stazione, dove era prevista la fermata obbligatoria.

Il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione con sentenza depositata il 15 ottobre 2007.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 12 giugno 2009, ha respinto l’appello.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il C. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata Provincia di Roma.

Il primo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

La censura è inammissibile perchè il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di sintesi, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741). In altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di inter-pretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

Per la stessa ragione è inammissibile il secondo mezzo, là dove si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il secondo motivo prospetta, altresì, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., corredato dal seguente quesito di diritto: vero è che ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. il giudice deve pronunciare sulla domanda proposta e nei limiti di essa senza possibilità di pronunciarsi su eccezioni non proposte dalla parte? In questa parte, il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. Si tratta, infatti, di quesito generico, non calato nella vicenda processuale, che non precisa neppure quale sarebbe l’eccezione, non proposta dalla Provincia, sulla quale il giudice si invece sarebbe pronunciato.

Il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 87 C.d.S., comma 6; violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1) pone il quesito se ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 1, l’art. 87 C.d.S., comma 6, può essere applicato soltanto nei casi in esso considerati, tra cui non ricorre l’ipotesi di colui che non ha esercitato un servizio di linea senza autorizzazione o una linea diversa da quella autorizzata, bensì si è limitato a modificarne solo il percorso.

Il motivo è fondato.

E’ pacifico che il fatto contestato al trasgressore consiste nell’avere utilizzato il veicolo adibito al trasporto pubblico di linea tra Ciampino Stazione e Roma Termini su un percorso diverso da quello autorizzato con il titolo, non transitando sul Grande Raccordo Anulare, Tangenziale Est e Ciampino Stazione, ove era prevista sosta obbligatoria.

La condotta addebitata non rientra nell’art. 87 C.d.S., comma 6.

Tale norma, la cui violazione è stata contestata dagli agenti della Polizia provinciale di Roma, si riferisce al caso dell’impiego del veicolo su linee diverse da quelle per le quali l’utilizzatore ha titolo legale. Viceversa, la condotta in esame è riconducibile nel più lieve illecito amministrativo di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 4, comma 5, (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Questa norma punisce chiunque, nell’esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l’autorizzazione dei competenti uffici.

Ed è quanto è avvenuto nella specie, giacchè al trasgressore si imputa, non di avere impiegato il veicolo su linea diversa da quella autorizzata, ma di avere mutato il percorso del servizio di pubblico trasporto mediante autobus senza la dovuta autorizzazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria dell’Amministrazione provinciale controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono le condizioni di evidenza decisoria per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., atteso che sulla questione di diritto sollevata con il terzo motivo non vi sono precedenti specifici di questa Corte;

che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per essere discussa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone trattarsi il ricorso in pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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